Prot. n° 27338/96 C.A.
ABELLLINEN
(Rev. Dus Gruner - Signaturae Apostolicae)
PETIZIONE PER LA RESTITUTIO IN INTEGRUM
O
PER UNA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ
Ai sensi del
can. 1645, il ricorrente, Padre Nicholas Gruner, con la presente chiede
umilmente la totale riabilitazione contro il decreto definitivo della
Segnatura Apostolica sull'argomento in questione, datato 10 luglio
1999, emesso ufficialmente il 3 settembre 1999 e inviato alcuni giorni
dopo, a conferma del decreto del Vescovo di Avellino datato 16 maggio
1996, che ordina il ritorno del ricorrente alla Diocesi di Avellino,
da cui egli si era assentato con permesso orale e scritto sin dal
1978. In alternativa, il ricorrente richiede una dichiarazione di
nullità in conformità al can. 1622 e ai canoni attinenti.
Le motivazioni canoniche di questa petizione sono:
(A) Il decreto impugnato si basa su prove delle quali,
in seguito, è stata dimostrata la falsità e perciò
le disposizioni della sentenza potrebbero non essere accolte. Can.
1645, §2, 1°;
(B) Nel decreto impugnato sono stati evidentemente
trascurati articoli della legge che non erano puramente procedurali.
Can. 1645, §2, 4°;
(C) Il decreto impugnato è giuridicamente nullo,
in quanto fondato su un atto giuridico che è nullo, alla
cui nullità non è stato posto rimedio secondo il can.
1619, e che non stabilisce alcuna motivazione legalmente valida
per il decreto. Can. 1622, 2, 5°.
Le motivazioni di questa petizione sono le seguenti:
1. Nel decreto
impugnato la Segnatura ha dichiarato che il ricorrente era colpevole
di “condizione irregolare” e che la presunta esistenza di questa “condizione
irregolare” era causa sufficiente, in sé e indipendentemente,
per richiamare il ricorrente alla Diocesi di Avellino dopo un'assenza
approvata di più di vent'anni e per negargli l'escardinazione
dalla diocesi.
2. A sostegno
del decreto del Vescovo di Avellino emesso il 16 maggio 1996, in cui
si ordinava il ritorno del ricorrente ad Avellino, il decreto impugnato
non menziona altra ragione che la presunta “condizione irregolare”
o il suddetto rifiuto di escardinazione da parte del Vescovo. La Segnatura
ha abbandonato qualsiasi riflessione sui presunti “scandali e oltraggi”
menzionati (ma mai specificati) nel decreto del Vescovo di Avellino
emesso il 31 gennaio 1994. I suddetti “scandali e oltraggi” non sono
mai stati provati dall'autorità ecclesiastica perché
è evidente che non sussistono.
3. La legge
della Chiesa non riconosce il delitto di una “condizione irregolare”
che non derivi da qualche particolare violazione della legge ecclesiastica.
Il decreto impugnato non è giunto alla conclusione che il ricorrente
abbia violato alcuna legge ecclesiastica o che si sia esposto a una
accertata irregolarità del suo stato sacerdotale. Il presumere
una “condizione irregolare”, dunque, è una nullità canonica.
Di conseguenza, il decreto impugnato non riesce a dimostrare alcuna
ragione per sussistere e, perciò, è soggetto a una dichiarazione
di nullità. Can. 1622, 2°.
4. Il decreto
impugnato asserisce che la condizione del ricorrente è “irregolare”
perché, pur essendo stato originariamente incardinato nella
Diocesi di Avellino, egli risiede in Canada. Il fatto di risiedere
in Canada non ha violato alcuna legge ecclesiastica. Il decreto impugnato
non tiene conto del canone 283 §1: “gli ecclesiastici ... non
devono assentarsi dalle loro diocesi per un lungo periodo di tempo,
da determinarsi con una legge particolare, senza avere almeno
il presunto permesso del loro ordinario”.
Il richiedente
non solo possiede un presunto permesso, ma possiede il permesso scritto
del Vescovo di Avellino di risiedere al di fuori della diocesi, come
confermato nel decreto del Vescovo del 5 giugno 1978. Questo permesso
non è stato revocato fino al 31 gennaio 1994, quando il Vescovo
di Avellino, agendo sotto la coercizione esercitata dalla Congregazione
per il Clero, ha ordinato al ricorrente di tornare nella sua diocesi.
Il fatto che il ricorrente risiedesse in Canada non poteva essere
la vera ragione della Congregazione per richiedere il ritorno del
ricorrente ad Avellino, perché era stato accordato il permesso
di risiedere altrove e quindi la residenza all'estero non poteva essere
“irregolare”.
Perciò
il decreto impugnato non tiene conto di disposizioni di legge che
non sono puramente procedurali, vale a dire il can. 283, e il suddetto
decreto è un atto giudiziario ulteriormente nullo, alla cui
nullità non è stato posto rimedio in conformità
con il can. 1619. cann. 1645, §2, 4°; 1622, 5°.
5. Il decreto
impugnato sostiene, per la prima volta nelle procedure amministrative
della durata di diversi anni, che la condizione del ricorrente era
“irregolare” perché il decreto del Vescovo Venezia del 5 giugno
1978 non accordava il permesso, come tale, di risiedere in Canada,
ma piuttosto, richiedeva che il ricorrente fosse prima accettato da
un vescovo, richiesta, secondo quanto si asserisce, violata dal ricorrente
incorrendo, in tal modo, nella dichiarata “irregolarità” della
sua “condizione”.
Tuttavia,
il precedente decreto della Segnatura nel primo ricorso del ricorrente
(contro il decreto del Vescovo di Avellino del 31 gennaio 1994) ha
ammesso che il decreto del Vescovo Venezia costituiva realmente il
permesso di risiedere in Canada senza dover prima essere accettato
da un vescovo, ma erroneamente asseriva che questo permesso, la cui
esistenza la Segnatura non ha poi negato, fosse stato “revocato” nel
luglio del 1990. Nel suo precedente decreto nel primo ricorso, la
Congregazione per il Clero ha ammesso, inoltre, che il decreto del
Vescovo Venezia accordava al ricorrente il permesso di risiedere in
Canada senza precedente accettazione episcopale.
In verità,
il decreto del Vescovo Venezia (inviato a Padre Gruner a Montreal,
Canada, dove Padre Gruner si era recato con permesso) prevede in modo
chiaro che Padre Gruner sarebbe vissuto in Canada anche senza essere
accettato da un vescovo:
Se il Vescovo Paul Reding non avesse la
possibilità di acconsentire alla sua richiesta [per l'incardinazione
nella Diocesi di Hamilton] può sempre presentare la mia
lettera a un altro vescovo il quale, secondo il Codice di
Diritto Canonico in vigore, può accettarla nella sua diocesi
... Spero che questa mia decisione sia di suo gradimento e possa
risolvere definitivamente la sua situazione nella Diocesi di Avellino
...
Di conseguenza
il decreto impugnato si basa su prove che è stato dimostrato
essere così false che senza queste stesse prove le disposizioni
della sentenza non potrebbero essere sostenute, vale a dire, la falsa
prova che il decreto del Vescovo Venezia accordando il permesso di
risiedere in Canada imponeva altresì la condizione che Padre
Gruner venisse prima accettato da un vescovo, quando era evidente
che non imponeva tale condizione, proprio come questo stesso tribunale
ha ammesso nel primo ricorso. Can. 1645, §2, 1°.
Il ricorrente
non ha avuto l'opportunità di dimostrare la falsità
di questa prova in itinere e prima dell'emissione del “decreto
definitivo” impugnato della Segnatura, perché è stato
soltanto nello stesso decreto impugnato che la Segnatura ha affermato,
per la prima volta, che il decreto del Vescovo Venezia non accordava
il permesso incondizionato di risiedere in Canada, e che non era possibile
il ricorso contro un decreto definitivo della Segnatura Apostolica.
Can. 1629, 1°.
A causa della
sleale sorpresa riservata al ricorrente con l'introduzione di questa
falsa prova proprio alla fine dei procedimenti, privandolo di qualsiasi
possibilità di risposta, l'unica alternativa è la restitutio
o una dichiarazione di nullità.
Inoltre, l'introduzione
di una formulazione di prova completamente nuova nella fase finale
dei procedimenti, precludendo qualsiasi ricorso o risposta da parte
del ricorrente, vìola il can. 1514, che stabilisce che “una
volta determinati, i termini della controversia non possono essere
alterati in maniera sostanziale eccetto che da un nuovo decreto, su
richiesta della parte, e dopo che le altre parti sono state consultate
e la loro opinione è stata presa in considerazione”.
Per queste
ragioni, la restitutio in integrum o una dichiarazione di
nullità è necessaria, perché il decreto impugnato
si basa su prove evidentemente false la cui scoperta tempestiva è
stata impedita dalla sua introduzione tardiva nella Segnatura.
6. Il decreto
impugnato sostiene che la condizione del ricorrente era “irregolare”
a causa del suo impegno in un apostolato privato. Il decreto impugnato
trascura il can. 299, §1: “Per accordo privato tra di loro,
i fedeli di Cristo hanno il diritto di costituire associazioni
per gli scopi menzionati nel can. 298 ... ”, così come il can.
278: “I sacerdoti secolari hanno il diritto di associarsi ad
altri per il raggiungimento di scopi appropriati allo stato
ecclesiastico”.
La Segnatura,
nel decreto del 3 settembre 1999, ammette che l'apostolato è
in se stesso legittimo e non ha bisogno di permesso ecclesiastico.
Poiché si ammette che l'apostolato è legittimo, e poiché
i sacerdoti secolari hanno il diritto di fondare o unirsi ad apostolati
legittimi, il decreto impugnato è soggetto a totale revisione
mediante la restitutio in integrum oppure, in alternativa,
una dichiarazione di nullità, in quanto il decreto impugnato
non offre alcun motivo per la sua emissione.
7. Il decreto
impugnato sostiene che la “condizione irregolare” del ricorrente costituisce
motivo sufficiente per negargli l'escardinazione per la diocesi di
Hyderabad. Tuttavia, la “condizione irregolare” consiste soltanto
nel fatto che il ricorrente risiede con permesso in Canada, e nel
suo impegno in un Apostolato che si ammette essere legittimo e nel
quale il ricorrente ha diritto a impegnarsi, in base ai cann. 278,
299.
Il decreto
impugnato, quindi, è soggetto a totale revisione perché
non tiene conto dei canoni che precludono qualsiasi imputazione di
presunta “condizione irregolare” al ricorrente, la cui inesistente
“condizione irregolare” è l'unica ragione fornita dal decreto
impugnato. Can. 1645, §2, 4°.
Il decreto,
inoltre, è soggetto a una dichiarazione di nullità,
poiché il divieto di escardinazione è un atto giuridico
nullo, in quanto si basa unicamente su una “condizione irregolare”
inesistente. Il decreto impugnato non riesce nemmeno a fornire le
ragioni del decreto, oltre a una ragione che è legalmente inesistente.
Perciò il decreto impugnato non fornisce affatto delle ragioni
ed è, quindi, nullo. Can. 1622, 2°, 5°.
8. Il decreto
impugnato afferma, per la prima volta in un procedimento, che la legge
civile italiana che regola l'immigrazione e i visti non pone alcun
impedimento al ritorno ad Avellino del ricorrente, anche se egli è
un cittadino canadese che non risiede in Italia dal 1978.
“Il permesso
di soggiorno per motivi religiosi o di culto è rilasciato allo
straniero che esibisce il visto d'ingresso per culto e la documentazione
relativa alla propria qualifica religiosa (circolare del Ministero
degli Interni, 19 agosto 1985, n° 559/443/225388/2/4/6, capp.
X e XI). Il permesso di soggiorno per motivi religiosi di per sé
non consente l'instaurazione di rapporti di lavoro ed ha sempre la
validità di due anni (circolare del Ministero degli Interni,
20 settembre 1990, n° 43/90, punto 2)”. (Bonetti P., La condizione
giuridica del cittadino extracomunitario, lineamenti e guida pratica,
Maggioli Editore, Rimini 1993, p. 178).
La legge in
vigore per motivi religiosi e di culto connessa alla legislazione
sul lavoro, durante il periodo di tempo in questione e inerente agli
argomenti che riguardavano il Reverendo Gruner, era la Legge del 30
dicembre 1986, n° 943 e le sue successive modifiche.
Lo statuto
sull'immigrazione è stato in seguito cambiato dal “Decreto
legislativo del 25 luglio 1998, n° 286” e dalle sue successive
modifiche. I requisiti per accedere alla condizione di residente per
”lavoro subordinato in materia di culto" restano, nondimeno,
immutati.
Il decreto
impugnato trascura i requisiti richiesti dalla legge civile italiana
per i visti religiosi: che il vescovo fornisca garanzie scritte di
sostegno economico e di copertura assicurativa medica, che specifichi
la durata del soggiorno del richiedente e fornisca una lettera di
accettazione al consolato italiano. Il Vescovo di Avellino non ha
mai compiuto nessuno di questi passi per ottenere un visto adeguato,
senza il quale il ricorrente sarebbe stato espulso dall'Italia al
momento del suo ingresso.
Il decreto
impugnato, quindi, sostiene un ordine cui è impossibile obbedire
in base alla legge civile italiana. La Chiesa è vincolata alle
richieste di questa legge civile poiché, come stabilisce il
canone 22: “Quando la legge della Chiesa affida una certa questione
alla legge civile, quest'ultima deve essere rispettata con gli stessi
effetti nella legge canonica, nella misura in cui non è contraria
alla legge divina, e purché non venga disposto altrimenti dalla
legge canonica”.
Perciò,
il decreto impugnato trascura il canone 22, che vincola la Chiesa
a rispettare la legge civile italiana sull'immigrazione come se fosse
un canone della Chiesa. Il decreto impugnato, quindi, è soggetto
alla totale revisione per mezzo della restitutio in integrum
poiché trascura una legge applicabile che non è puramente
procedurale e si basa su una falsa prova, senza la quale le disposizioni
del decreto non possono essere sostenute, vale a dire, la falsa prova
che la legge sull'immigrazione non impone alcun impedimento all'effetto
del decreto impugnato, can. 1645, §2, 4°. Il ricorrente non
è stato in grado di contestare prima l'argomentazione di questa
falsa prova, perché non è stata presentata dall'autorità
ecclesiastica fino al decreto impugnato finale e inappellabile.
Soprattutto,
poiché un ordine cui è legalmente impossibile ubbidire
è giuridicamente nullo, il decreto impugnato è soggetto
a una dichiarazione di nullità perché si basa su un
atto giuridicamente nullo: l'ordine di rientro del Vescovo di Avellino
del 16 maggio 1996, che ordina un atto impossibile da mettere in pratica
sotto la legge civile italiana, che è incorporata per rinvio
nella legge canonica. Canone 22.
Inoltre la
stessa Segnatura ha citato l'impedimento imposto dalla legge indiana
sull'immigrazione come giusta causa per negare l'escardinazione del
ricorrente per l'Arcidiocesi di Hyderabad, basandosi sull'erronea
conclusione che l'incardinazione includa necessariamente la residenza
fisica nella diocesi di incardinazione. Se, come sostiene la Segnatura,
la legge sull'immigrazione impedisce l'adeguata incardinazione in
India, allora lo stesso deve essere vero per la legge sull'immigrazione
in Italia.
La contraddizione della Segnatura richiede che il decreto
impugnato venga annullato mediante la restitutio in integrum,
perché esso si basa su prove che in seguito si sono dimostrate
false, e senza queste prove le disposizioni della sentenza non possono
essere sostenute. Can. 1645, §2, 1°. È evidentemente
falso che la legge italiana sull'immigrazione non ponga alcun impedimento
al ritorno ad Avellino del ricorrente, in quando la stessa Segnatura
ha citato la legge sull'immigrazione come un ostacolo all'incardinazione
in India.
Il ricorrente non ha avuto l'opportunità di dimostrare
la falsità di questa prova in itinere e prima dell'emissione
del “decreto definitivo” impugnato della Segnatura, in quanto la falsa
prova è comparsa per la prima volta nel decreto impugnato,
contro il quale non è possibile fare alcun ricorso e che il
ricorrente non sarà quindi in grado di contestare. A causa
della sleale sorpresa riservata al ricorrente con l'introduzione di
questa falsa prova proprio alla fine dei procedimenti, l'unica alternativa
è costituita dalla restitutio o da una dichiarazione
di nullità.
9. L'ordine
del Vescovo di Avellino di tornare in quella diocesi si basava sui
presunti “scandali” e “oltraggi” cui si alludeva nel decreto del Vescovo
del 31 gennaio 1994, i quali, stando alle apparenze, richiedevano
punizione fraterna in base al can. 1339, §§1, 2, 3. La Segnatura
non è riuscita a scoprire alcuno scandalo o oltraggio, non
ha neanche discusso lo scandalo o l'oltraggio, e ora fa assegnamento
unicamente alla dichiarata “condizione irregolare”, che consiste soltanto
nel risiedere in Canada con il permesso del Vescovo e nell'impegno
in un apostolato privato permesso dalla legge ecclesiastica e del
quale la Segnatura ammette la legittimità.
Poiché
ora sembra (e così è sempre stato) che il ricorrente
non sia colpevole di “scandali e oltraggi”, egli ha diritto alla totale
revisione mediante la restitutio, perché il decreto
impugnato e i decreti del Vescovo di Avellino del 31 gennaio 1994
e del 16 maggio 1996 non sono basati su altre motivazioni legali.
Inoltre il ricorrente ha diritto alla restitutio al fine
di ristabilire il suo buon nome mediante una dichiarazione che l'accusa
di “scandali e oltraggi” era immotivata.
Datata 14 ottobre 1999
Hamilton, Ontario
Firmata: Padre Nicholas Gruner
Ricorrente

RECURSUS
PRO
RESTITUTIONE IN INTEGRUM
adversus Decretum Definitivum H.S.T. die 10 julii 1999
Rev.dus Gruner = Congregatio pro Clericis
Prot. N.
***************************************
1. Infrascriptus Patronus Rev.di Nicholai Gruner, Recurrentis in
causa, attento decreto definitivo H.S.T. Prot. 27338/96 CA, diei 10
Julii 1999, notificato die 13 septembris 1999, in quo edictum
est: “Negative, seu non esse reformandum decretum in Congressu huius
Supremi Tribunalis diei 20 ianuarii 1998 latum, quo recursus non admittitur
ad disceptationem coram Em.+mis et Exc.mis Iudicibus, quatenus ipse
manifeste quolibet caret fundamento”, exhibet intra terminos a lege
statutos, veluti procurator ejusdem Recurrentis, “Petition for Restitutio
in integrum or a declaration of nullity”, ab eodem Recurrente peracta
et subsignata sub die 14 octobris 1999 et die 11 novembris 1999 ab
infrascripto recepta.
Copia della lettera di presentazione latina inviata
alla Segnatura per il decreto di Restitutio in Integrum - 18 novembre
1999 con ricevuta di consegna del 18 novembre 1999 firmata dall'Arcivescovo
Segretario della Segnatura.
2. Uti pemotum est, restitutio in integrum ad normam can. 1645 §
2, nn. 2 et 4, CJC, fundatur in exsistentia rei judicatae (cann. 1641,
n. 4, e 1642 § 1); habendus est, dein, veluti remedium extraordinarium.
In Recurrentis
petitione, scilicet in adnexo recursu, singillatim enumerantur sive
violationes legum processualium sive substantialium, ejusdem judicio
peractae in decreto definitivo de qua supra. Recurrens, pressius,
in ejus petitione, diligenter recolit etiam leges in Reipublica Italica
vigentes, quas decretum impugnatum flocci fecit.
Ex parte infrascripti,
igitur, enixe petitur ut argumenta a Recurrente fuse et singillatim
exposita in adnexa petitione, circa praesumptas legum violationes,
maxima et sedula cura perpendenda sint; ideoque, infrascriptus rogat
ut sapienter et prudenter Hoc Supremum Tribunal rem definire valeat.
Ea qua par
est maxima reverentia.
Romae, 18 novembris 1999
Alanus Robertus Kershaw, R.R. Adv.
In adnexo:
Petitio Recurrentis, octo pagellis composita.