Appendice VIII
Dal momento che la Signatura Apostolica ha autorizzato
una vasta diffusione della sua decisione preliminare, ci sembra necessario
pubblicare qui due documenti che hanno contribuito alla riapertura
di questa decisione. Questi documenti possono aiutare a capire come
stanno esattamente le cose, ora che si avvicina sempre di più
il momento della resa dei conti tra certi burocrati del Vaticano che,
a quanto sembra, non devono rendere conto a nessuno delle proprie
azioni, e l'intero messaggio reso noto dalla Madonna a Fatima.
AL SUPREMO TRIBUNALE DELLA
SIGNATURA APOSTOLICA
Appello contro la sentenza emessa dal Congresso il 15
maggio 1995,
con la quale si rifiuta di sottoporre questa causa all'esame
dei giudici della Plenaria
Protocollo No. 25250/94 C.A.
- proposto da -
[IN RIFERIMENTO AL RICORSO GIA’ PRESENTATO,
registrato con il numero di protocollo 96002069]
Padre Nicholas Gruner, S.T.L.; S.T.D. [Cand.]
Ricorrente.
I. Introduzione
Il ricorrente
con questo atto si appella contro la sentenza emessa dal Congresso in
data 15 maggio 1995, e venuta a conoscenza del ricorrente il 28 ottobre
1996, con la quale si rifiuta di sottoporre questo ricorso all'esame
dei giudici della Plenaria.
Il ricorrente
afferma di aver presentato il ricorso entro 90 giorni dalla data in
cui è venuto a conoscenza della sentenza, vale a dire dal 28
ottobre 1996; fino ad allora, infatti, il suo precedente avvocato, Carlo
Tricerri, non lo aveva informato dell'esistenza di questa sentenza,
né aveva provveduto a inviargliene una copia. Il 15 novembre
1996, il ricorrente ha inviato a questo Tribunale una comunicazione
in cui affermava di voler presentare un ricorso entro i 90 giorni successivi
al 28 ottobre, comunicazione a cui il Tribunale non ha opposto alcuna
obiezione.
Il ricorrente
afferma che, ignorando la prassi da seguire per appellarsi alla Plenaria,
si era affidato completamente al suo avvocato che non lo ha mai informato
sui limiti di tempo da rispettare e sulle procedure da seguire, e non
ha mai presentato un ricorso contro la sentenza. [Solo dopo aver ricevuto
una copia della sentenza, il ricorrente ha saputo da un canonista che
il limite di tempo per ricorrere in appello era di 90 giorni] Basandosi
sui consigli di un altro avvocato di questo Tribunale, il ricorrente
è giunto alla conclusione che, a causa delle sue condizioni di
salute, l'avvocato Carlo Tricerri non è in grado di fornirgli
una valida assistenza legale. Il ricorrente solleva quindi l'avvocato
Tricerri dal suo incarico e si riserva la facoltà di scegliere
un altro avvocato.
La sentenza
sub judice lascia inalterato l'ordine impartito il 31 gennaio
1994 dal vescovo di Avellino, Sua Eccellenza Antonio Forte. Con il suddetto
ordine si intimava al ricorrente di lasciare il Canada per ritornare
alla diocesi di Avellino dopo una assenza autorizzata di più
di sedici anni, senza motivi di giusta causa, e si ammoniva formalmente
il ricorrente, accusandolo di non meglio specificati “scandali” e “oltraggi”.
Attendibilità del ricorso
in oggetto
Ai fini di questo
appello, il ricorrente incorpora qui per riferimento, riconfermandoli
integralmente, i fatti e gli argomenti legali esposti nel ricorso in
oggetto già pendente dinanzi a questo Tribunale e registrato
al protocollo No. 96002069, allegando una copia del ricorso in oggetto
a questo atto.
II. Motivazioni dell'appello
Il ricorrente
si appella contro la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
A. In generale, per quanto riguarda
la sentenza stessa:
(1) La sentenza
è servita da premessa procedurale a un successivo ordine, impartito
il 16 maggio 1996 dal vescovo di Avellino, in cui, richiamandosi a questa
sentenza, si intimava al ricorrente di ritornare ad Avellino entro 29
giorni, se voleva evitare di incorrere in una sospensione. Di conseguenza
il ricorso in oggetto deve essere sospeso fino alla definizione del
presente ricorso.
(2) La sentenza
è chiaramente un prodotto delle evidenti prevenzioni e dell'aperta
ostilità del Prefetto di questo Tribunale, che ha operato dietro
le quinte almeno sin dal 1989 per predisporre l'esilio del ricorrente
ad Avellino, benché tre successivi vescovi di Avellino non abbiano
espresso alcun motivo di lagnanza nei confronti del ricorrente e non
abbiano indicato, per quanto li riguardava, una valida ragione per richiamarlo.
In Canada, nel
corso di una causa civile, è stata rinvenuta una lettera del
Prefetto datata 27 ottobre 1989 e destinata al vescovo di Avellino,
nella quale il Prefetto consiglia in via confidenziale al vescovo di
revocare al ricorrente il permesso di risiedere al di fuori della Diocesi
di Avellino, minacciando di sospenderlo e, in ultima istanza, di ridurlo
allo stato laico. Nella suddetta lettera si suggerisce inoltre al vescovo
di rivendicare la paternità dell'idea di richiamare e di punire
secondo i canoni della Chiesa il ricorrente, che, invece, gli era stata
suggerita dal Prefetto. (Nonostante questa lettera, il permesso accordato
al ricorrente di risiedere al di fuori della diocesi di Avellino sarà
revocato solo con il summenzionato ordine del vescovo Forte, datato
31 gennaio 1994).
(3) Nella sentenza
si riscontrano almeno dodici errori in fatto e diritto. Nella sentenza
questi errori sono utilizzati per avvalorare false conclusioni (sia
esplicite che implicite). Secondo queste conclusioni, il permesso di
risiedere al di fuori della diocesi di Avellino sarebbe stato revocato
al ricorrente nel 1989, il ricorrente non avrebbe obbedito agli ordini
dei suoi superiori, sarebbe stato privato delle sue “facoltà”,
avrebbe rinunciato al diritto di essere incardinato in una diocesi indiana
e avrebbe vissuto e guidato il suo apostolato in Canada in violazione
delle leggi della Chiesa.
(4) Nonostante
la presunta riservatezza delle deliberazioni della Signatura, questo
Tribunale ha autorizzato la pubblicazione della sentenza, e quindi di
tutti i suoi errori, in tutta l'America del nord. Questa sentenza deve
essere emendata affinché possa fedelmente riflettere la verità
in fatto e diritto, per ristabilire il buon nome e la reputazione sacerdotale
del ricorrente.
B. In particolare, per quanto riguarda
la sentenza stessa:
(1) La sentenza
accusa falsamente il ricorrente di “indipendenza de facto”
dalle autorità ecclesiastiche. In realtà, non vi è
alcuna disputa [vedi ricorso relativo] sul fatto che il ricorrente avesse
il permesso, sia espresso che tacito, di tre successivi vescovi di Avellino
e di diversi ordinari canadesi di risiedere in Canada e svolgere la
sua opera in questo paese per oltre 16 anni. Inoltre, l'indipendenza
“de facto” da un vescovo non è una trasgressione.
Come la Congregazione per il Clero ammette implicitamente nel ricorso
in oggetto, è perfettamente legittimo conservare l'incardinazione
come conditio iuris, seguitando a risiedere stabilmente al
di fuori della diocesi di ordinazione con il permesso del proprio vescovo.
[Bisogna notare che la stessa espressione, “indipendenza de facto”,
appare nella lettera già menzionata, redatta dal Prefetto nel
1989, in cui quest'ultimo consiglia al vescovo di Avellino di revocare
al ricorrente il permesso, concessogli da lunga data, di risiedere in
Canada, facendo passare questo provvedimento per una sua iniziativa].
(2) La sentenza
presuppone erroneamente che l'apostolato guidato dal ricorrente sia
privo del necessario “riconoscimento canonico” e che quindi debba essere
considerato un' “iniziativa privata” illegale. In realtà, l'apostolato
del ricorrente non necessita in alcun modo di un riconoscimento canonico,
e non vi è nulla di illegale nel fatto che un sacerdote si dedichi
a un'“iniziativa privata” in campo apostolico [can. 278].
Inoltre, il ricorrente ha diretto il suo apostolato con i consensi espressi
e taciti a cui abbiamo accennato sopra.
(3) La sentenza
accusa falsamente il ricorrente di aver disobbedito a un ordine del
Nunzio papale; in realtà, come lo stesso nunzio ha riconosciuto
in una lettera e in una conversazione registrata, questo ordine non
è stato mai impartito.
(4) La sentenza
accusa falsamente il ricorrente di aver disobbedito a un “ordine” in
cui la Congregazione per il Clero gli intimava di farsi incardinare
in un altro luogo o di ritornare ad Avellino, e di aver ignorato l'ammonizione
canonica della Congregazione riguardo a questa questione. In realtà,
questo “ordine” e questa “ammonizione” sono stati impartiti dall'allora
Prefetto della Congregazione (il Cardinale Innocenti) con una misura
ultra vires, usurpando cioè l'autorità dell'ordinario
locale, che, da parte sua, non aveva impartito né ordini né
ammonizioni. [Vedi can. 1339 sezione 1]. In seguito, il ricorrente decise
di esprimere per iscritto le sue obiezioni, appellandosi al Papa e Innocenti
annullò sia l'“ordine” che l'“ammonizione”. Nessuno di questi
fatti è menzionato nella sentenza.
(5) Nella sentenza
si afferma erroneamente che il permesso di risiedere in Canada concesso
all'attore era stato revocato dal vescovo di Avellino il 15 novembre
1989. In realtà tale permesso è stato revocato solo il
31 gennaio 1994 con il summenzionato ordine del vescovo Forte. Nella
lettera del 15 novembre 1989, il vescovo non chiede al ricorrente di
tornare dal Canada, e nelle loro successive lettere, i prelati che hanno
successivamente occupato la carica di vescovo di Avellino prorogano
implicitamente il permesso accordato nel 1978 al ricorrente di vivere
al fuori della loro diocesi. La sentenza usa questa falsa conclusione
per dare l'impressione che, tra il 1989 e il 1994, il ricorrente fosse
un sacerdote vagus, e che avesse disobbedito con ostinata insubordinazione
al legittimo ordine di ritornare. In realtà, fino al 31 gennaio
1994, al ricorrente non fu impartito nessun ordine di ritornare né
fu revocato il permesso di risiedere al di fuori della diocesi di Avellino.
(6) Nella sentenza
si asserisce falsamente che, con la sua lettera del 18 luglio 1989,
l'allora vescovo di Avellino, Sua Eccellenza Gerardo Pierro, revocò
“tutte le facoltà” precedentemente concesse al ricorrente. La
sentenza, tuttavia, non tiene conto di un particolare: il ricorrente
non aveva nessuna facoltà nella diocesi di Avellino. Questa lettera
quindi non ha alcun significato. Tuttavia, nella suddetta lettera, il
vescovo proroga al ricorrente il permesso di risiedere in Canada, invitandolo,
allo stesso tempo, a cercare un vescovo disposto a incardinarlo in un
altro luogo.
(7) La sentenza
asserisce falsamente che il ricorrente “non ha contestato” la cosiddetta
“revoca di tutte le facoltà” menzionata nel precedente paragrafo,
trascurando il fatto che non vi era nessuna facoltà da revocare
e quindi niente da contestare, come confermò al ricorrente un
professore di diritto canonico da lui consultato in merito alla lettera
del 18 luglio 1989.
(8) Nella sentenza
si afferma falsamente che il ricorrente “non ha contestato” il presunto
rifiuto del vescovo Rego di incardinarlo nella sua diocesi, dimenticando
che nel Codice di Diritto Canonico non vi è alcuna disposizione
che consenta a un sacerdote di opporsi a un vescovo che gli nega l'incardinazione.
Inoltre, il vescovo Rego ritirò la sua offerta di incardinare
il ricorrente solo a causa degli interventi ultra vires del
Prefetto e del Segretario della Congregazione per il Clero del tempo,
che sistematicamente impedirono a una lunga serie di vescovi benevoli,
noti al Tribunale, ma non menzionati nella sentenza, di incardinare
il ricorrente.
(9) La sentenza
asserisce falsamente che il ricorrente non ricorse contro l'ammonizione
canonica e la minaccia di processo penale, contenute nell'ordine di
ritornare impartito dal vescovo Forte il 31 gennaio 1994, senza tener
conto della relazione presentata a questo Tribunale dall'avvocato del
ricorrente, Carlo Tricerri, in cui si dimostra chiaramente che il
miramur e la minaccia di processo penale erano, in base ai canoni
1339 e 1341, privi di ogni fondamento, che non vi era stata nessuna
indagine episcopale, e quindi, a maggior ragione, nessuna prova di “scandalo”,
di “imminente pericolo di scandalo” o altri motivi di ammonizione, in
base ai suddetti canoni.
(10) La sentenza
afferma falsamente che il ritorno forzato del ricorrente ad Avellino
non comportava una punizione canonica contro la quale poter presentare
un ricorso, senza tener conto del fatto che la perdita della residenza
e l'esilio in una diocesi straniera (che aveva negato al ricorrente
ogni missione canonica e gli aveva permesso di stabilirsi in Canada)
si configurano chiaramente come punizioni, ad esempio, in base ai cann.
1336, §1, 1.
(11) La sentenza
afferma falsamente che vi era una “giusta causa” per richiamare il ricorrente
ad Avellino, dal momento che “dopo tanti anni quest'ultimo non era ancora
stato incardinato in un'altra diocesi.” Questo Tribunale, tuttavia,
sa bene che l'allora Prefetto e l'attuale Segretario della Congregazione
per il Clero, con interventi privati ed extra-canonici, non menzionati
nella documentazione di questo processo, hanno sistematicamente impedito
al ricorrente di essere incardinato da una lunga serie di benevoli vescovi
che desideravano incoraggiare il suo apostolato. I suddetti prelati
non hanno contestato questi fatti che sono stati esposti nel ricorso
in oggetto di cui hanno avuto modo di prendere visione. Questo Tribunale
inoltre … a conoscenza del fatto che i suddetti prelati hanno persino
tentato di indurre l'Arcivescovo di Hyderabad a ritirare il suo formale
decreto di incardinazione del ricorrente nella sua arcidiocesi, decreto
in cui si fa riferimento a una cospirazione dei suddetti prelati, volta
a negare al ricorrente il suo diritto di essere incardinato da un vescovo
benevolo.
(12) La sentenza
asserisce falsamente che vi era una “giusta causa” per richiamare il
ricorrente ad Avellino, dal momento che quest'ultimo si dedicava a una
“sua attivitá privata”, “de facto indipendentemente
dalle legittime autorità ecclesiastiche.” Ma, come abbiamo già
osservato, tre successivi vescovi di Avellino avevano consentito al
ricorrente di dedicarsi liberamente al suo apostolato senza sollevare
nessuna obiezione; inoltre, l'apostolato in questione godeva del permesso,
espresso e tacito, di diversi ordinari canadesi. In ogni caso, l'espressione
“indipendente de facto”, è priva di significato
e irrilevante dal punto di vista canonico. Inoltre, il can. 278 consente
ai sacerdoti di fondare e guidare associazioni private finalizzate a
opere religiose, anche senza aver ottenuto un riconoscimento o un'approvazione
canonici.
C. In particolare, per quanto riguarda
il
summenzionato ordine del vescovo Forte:
Se, riguardo
ai ricorsi nei contenziosi amministrativi, la competenza di questo Tribunale
è limitata all'accertamento della violazione della legge da parte
degli atti amministrativi dei vescovi, le norme che regolano i ricorsi
nei contenziosi amministrativi consentono di ricorrere contro il contenuto
di una decisione amministrativa di un vescovo, come violazione della
legge in decernendo, nei casi in cui
“...Si può dimostrare che le ragioni indicate
dal vescovo sono sostanzialmente infondate … [o], quando
le norme canoniche richiedono delle ragioni specifiche per adottare
un particolare tipo di provvedimento ... e si può
dimostrare che queste condizioni non sono state rispettate” [Norma
1 (c)].
In questo caso
si può ravvisare una tangibile violazione della legge sia in
decernendo che in procedendo da parte del vescovo di
Avellino per le seguente ragioni:
(1) Diversi successivi vescovi di Avellino hanno dichiarato al ricorrente
di non aver motivi di lagnanza nei suoi confronti e di non avere nessuna
ragione di richiamarlo ad Avellino, ma di aver agito esclusivamente
per ordine dei summenzionati prelati [cfr. l'esposizione dei fatti
nel ricorso in oggetto che non è stata contestata]. Di conseguenza,
l'ordine di ritornare del 31 gennaio 1994 era, per ammissione stessa
di chi lo aveva impartito, privo di fondamento e quindi una violazione
per se della legge in decernendo.
Tra il ricorrente
e tre successivi vescovi di Avellino si era chiaramente stabilito un
modus vivendi durato molti anni, una pratica piuttosto comune
oggi nella vita sacerdotale, in base al quale l'incardinazione del ricorrente
ad Avellino era conservata solo come conditio iuris e a quest'ultimo
era consentito di seguitare a dedicarsi al suo legittimo lavoro apostolico.
In realtà, la Diocesi di Avellino non ha mai avuto alcun bisogno
della presenza fisica del ricorrente, dal momento che a quest'ultimo
non era stata assegnata nessuna missione canonica nell'ambito della
diocesi. Inoltre, come si osserva nell'esposizione dei fatti contenuta
nel ricorso in oggetto, il ricorrente non poteva impegnarsi in una missione
canonica nella Diocesi di Avellino perché non parlava il dialetto
di quella regione e quindi non poteva confessare, né tenere una
predica, senza averla prima messa per iscritto in italiano (il ricorrente
non ha mai parlato speditamente l'italiano, si limita a saper scrivere
in questa lingua testi ecclesiastici).
La summenzionata
lettera inviata dal Prefetto di questo Tribunale al vescovo di Avellino
nel 1989 dimostra in modo inequivocabile che il permesso concesso al
ricorrente di vivere al di fuori della diocesi non sarebbe mai stato
revocato se il Prefetto non avesse suggerito e orchestrato questo provvedimento
come parte di un piano preordinato volto a ridurre al silenzio il ricorrente
e ad annientare il suo apostolato che promuove legittime opinioni relative
al messaggio di Fatima a cui certi membri della burocrazia vaticana,
e tra questi il Prefetto, si oppongono accanitamente [cfr. il ricorso
in oggetto].
In breve, per
indiscussa ammissione dello stesso vescovo, riportata nel ricorso in
oggetto, in base al can. 271§3, non vi era una giusta causa per
richiamare il ricorrente ad Avellino.
(2) Dal momento che la “mancata” incardinazione del ricorrente da
parte di un altro vescovo … da imputare esclusivamente agli interventi
ultra vires e agli abusi d'autorità dei summenzionati
membri della Congregazione per il Clero e all'evidente collaborazione
del Prefetto di questa Congregazione, questa “mancata” incardinazione
non era una “giusta causa” per richiamare il ricorrente ad Avellino
dopo un'assenza autorizzata di oltre sedici anni.
È estremamente
importante osservare che, nel ricorso in oggetto, non vi è
alcuna disputa sul fatto che l'incardinazione del ricorrente da
parte di una lunga serie di vescovi benevoli sia stata sistematicamente
osteggiata dai suddetti membri della Congregazione per il Clero attraverso
metodi extra-canonici e riservati privi di precedenti (e con l'evidente
collaborazione del Prefetto di questo Tribunale, che ha dato inizio
ai tentativi di richiamare ingiustamente il ricorrente ad Avellino con
la sua lettera al vescovo di Avellino del 27 ottobre 1989). In realtà,
anche quando il ricorrente riuscì a ottenere il formale decreto
di incardinazione dell'Arcivescovo di Hyderabad, i suddetti prelati
rifiutarono di riconoscerlo, e ancora una volta intervennero riservatamente
per impedire l'incardinazione del ricorrente da parte di un vescovo
benevolo.
È quindi
evidente che la cosiddetta “mancata” incardinazione del ricorrente in
un'altra diocesi non poteva essere una giusta causa per richiamarlo,
dal momento che il ricorrente non aveva alcuna colpa per la sua “mancata”
incardinazione.
(3) Contrariamente a quanto si asserisce nell'ordine del 31 gennaio
1994, è chiaro che il ricorrente non era un sacerdote vagus.
Nel suo ordine
del 31 gennaio 1994, il vescovo commette un evidente errore, affermando
che il ricorrente doveva tornare ad Avellino perché era un sacerdote
vagus. Non è contestabile il fatto che il ricorrente
aveva un permesso scritto che lo autorizzava a vivere al di fuori della
diocesi a quella data, un permesso che smentisce giuridicamente la tesi
secondo cui egli era un sacerdote vagus.
(4) È chiaro che l'ammonizione canonica e la minaccia di un
processo penale contenuti nell'ordine del 31 gennaio 1994, erano privi
di fondamento.
In effetti,
nell'ordine del 31 gennaio del 1994, non si riscontra neppure uno dei
requisiti richiesti per l'emanazione di un'ammonizione canonica o di
una minaccia di processo penale dai cann. 1339 e 1341. Questi canoni,
infatti, nel loro insieme, impongono, come premessa necessaria all'ammonizione,
l'accertamento dei seguenti elementi:
— l'esistenza di uno “scandalo”, provocato dal sacerdote, di un “grave
turbamento dell'ordine pubblico”, di alcune altre trasgressioni, di
imminenti occasioni di trasgressione o di un fondato sospetto delle
stesse, accertato attraverso un'indagine,
— precedenti tentativi di correggere o rimproverare in modo fraterno
il sacerdote.
Nell'ordine
in questione non si precisa quale sia lo “scandalo” o il “grave turbamento
dell'ordine pubblico”, la trasgressione o l'imminente occasione di una
qualsiasi trasgressione. [L'unico tentativo di indicare un valido motivo
di ammonizione è il riferimento del vescovo Forte a una nota
di rimostranza del 1978 (!) di un partito anonimo riguardo a una non
specificata controversia con l'apostolato del ricorrente, lettera
in precedenza mai menzionata]. In effetti, non viene contestato il fatto,
riportato nel ricorso in oggetto, che due settimane circa prima di impartire
quest'ordine, il vescovo Forte dichiarò al ricorrente di non
aver nulla da rimproverargli. L'ammonizione del 31 gennaio
1994, quindi, è priva di precedenti, sembra quasi provenire dal
nulla.
Naturalmente,
nella documentazione di questa causa e in quella del ricorso in oggetto,
non si fa riferimento al tentativo di correggere o rimproverare fraternamente
il ricorrente, così come richiesto dai summenzionati canoni,
dal momento che i non meglio specificati “scandali” e “oltraggi” a cui
si fa riferimento nell'ordine del 31 gennaio 1994, non erano stati
mai menzionati nel corso dei precedenti sedici anni. In realtà
non vi era nessuno scandalo e nessun oltraggio da menzionare.
Per le stesse
ragioni, anche la minaccia di processo penale era priva di fondamento.
Il can. 1318 esclude la minaccia di punizioni di latae sententiae
(can. 1341), a eccezione dei casi di “gravi e premeditate trasgressioni”.
Ma nell'ordine del 31 gennaio 1994 e nelle altre dichiarazioni del vescovo
di Avellino non è specificata nessuna trasgressione e quindi,
a maggior ragione, nessuna trasgressione premeditata. In effetti, nel
corso dei venti anni del suo sacerdozio, il ricorrente non è
mai stato accusato di nessuna violazione canonica.
È quindi
indiscutibile che l'ammonizione canonica e la minaccia di processo penale
del vescovo Forte erano del tutto prive di fondamento.
D. Richiesta di ricusazione
Per le ragioni
menzionate nei precedenti paragrafi, così come nel ricorso in
oggetto, il ricorrente chiede rispettosamente che il Prefetto di questo
Tribunale ricusi se stesso da questo giudizio sia per ragioni di naturale
equità, sia in base ai cann. 1447 e 1448, o sia sollevato da
questa causa su richiesta del ricorrente, in base al can. 1449.
E. Richiesta di documentazione
Il ricorrente
chiede inoltre rispettosamente che questo Tribunale consenta al suo
avvocato di esaminare e fotocopiare tutta la corrispondenza e ogni altra
comunicazione tra il Prefetto, i successivi vescovi di Avellino e quei
vescovi che, in diversi momenti, si sono offerti di incardinare il ricorrente,
tutta la corrispondenza dell'ex Prefetto e dell'attuale segretario della
Congregazione per il Clero, come pure tutte le “dichiarazioni” o altri
documenti concernenti il ricorrente provenienti da questo tribunale,
dalla Congregazione per il Clero o dal vescovo di Avellino.
III. Richiesta Di Riparazione
PERTANTO,
il ricorrente chiede rispettosamente le seguenti riparazioni:
(A) La sospensione
del ricorso in oggetto fino alla definizione del presente ricorso;
(B) La ricusazione
del Prefetto da ogni ulteriore intervento in questo ricorso;
(C) L'ammissione
di questo ricorso dinanzi ai giudici della Plenaria;
(D) La revoca
della sentenza sub judice e del successivo ordine del vescovo
Forte;
(E) Un ordine
di questo Tribunale che ingiunga al Prefetto di questo Tribunale, all'ex
Prefetto della Congregazione per il Clero, al suo attuale Segretario,
e a tutti i loro collaboratori, chiunque essi siano, di non interferire
più con le offerte di incardinazione del ricorrente da parte
di tutti i vescovi benevoli che vorranno accettarlo;
(F) Un ordine
di questo Tribunale che ingiunga al vescovo di Avellino di concedere
la scardinazione al ricorrente a favore dell'Arcivescovo di Hyderabad
o di qualsiasi altro vescovo che si offrirà di incardinarlo;
(G) Il risarcimento
dei danni a favore del ricorrente e contro il prefetto di questo Tribunale,
Sua Eminenza G. Agustoni, l'ex Prefetto della Congregazione per il Clero,
Sua Eminenza Josè Sanchez, l'attuale Segretario di questa Congregazione,
Sua Eccellenza C. Sepe, l'attuale vescovo di Avellino, Sua Eccellenza
Antonio Forte e i loro collaboratori, per abuso dell'autorità
ecclesiastica e violazione della legge, sia in procedendo che
in decernendo, e, dal momento che nella richiesta di danni
sono coinvolti dei cardinali, il trasferimento di questa causa alla
Prima Sede.
Rispettosamente presentato oggi 27 gennaio 1997
Da Padre Nicholas Gruner, S.T.L.; S.T.D. [Cand.], ricorrente.
31 gennaio 1997,
Festa di san Giovanni Bosco
A Sua Santità Papa Giovanni Paolo II
Città del Vaticano 00120
Roma, Italia
Oggetto: I ricorsi alla Signatura Apostolica
registrati
al protocollo
con
i numeri 25250/94 C.A.
e
96002069
Santissimo Padre,
nei summenzionati
ricorsi pendenti dinanzi alla Suprema Signatura Apostolica, ho chiesto
la ricusazione del Prefetto della Signatura, Sua Eminenza il Cardinale
Gilberto Agustoni, da questo caso.
Il motivo per
cui mi trovo costretto a richiamare l'attenzione di Vostra Santità
su questa richiesta è che, in base a una fedele interpretazione
del canone 1449, che regola le richieste di ricusazione dei cardinali
che svolgono la funzione di giudici presso la Signatura, incluso il
Prefetto, la richiesta di ricusazione deve essere indirizzata
al Supremo Pontefice (deliberazioni del PCIV/ 67-84, 01-07-1976,
AAS 68 (1976) 635, CLD 8 [1973-1977] 1091-1902). La mia richiesta
si basa, in conformità ai cann. 1447 §1 e 1449, sia sul
pregudizio e sul aperta ostilità del Cardinale Prefetto, che
sulla incapacità di giudicare questa materia, giacché
egli infattii ha già svolto la funzione di giudice in questo
caso, prendendo una decisione a me avversa.
Vostra Santitá
conosce le vicissitudini del mio caso, dal momento che il 20 novembre
1996, alla fine dell'Udienza generale, ho potuto consegnare personalmente
a Vostra Santitá, grazie all'intercessione di due benevoli vescovi,
il ricorso in cui sono esposti tutti i fatti. Non vi é quindi
alcun bisogno di narrare di nuovo l'intera vicenda.
Sará
sufficiente dire che sono costretto a chiedere la ricusazione del Cardinale
Prefetto dal giudizio sui miei ricorsi. Alcune circostanze, infatti,
dimostrano che, sin dal 1989, quest'ultimo ha operato dietro le quinte,
al di fuori delle vie prescritte dal Diritto Canonico, per ridurmi al
silenzio e per sopprimere il legittimo apostolato a cui mi dedico dal
1978.
Accludo a questa
lettera, come principale prova della controversia in cui sono coinvolto,
la copia di una missiva privata inviata il 27 ottobre 1989 dal Cardinale
Prefetto (a quel tempo Segretario della Congregazione per il Clero)
all'allora vescovo di Avellino, Sua Eccellenza Gerardo Pierro. Ovviamente
nessuno poteva immaginare che un giorno io avrei letto questa lettera,
ma la Provvidenza ha voluto che essa venisse alla luce nel corso di
una causa civile in Canada. In questa lettera l'allora arcivescovo Agustoni,
che dovrebbe giudicare con imparzialitá la mia causa, indica
scrupolosamente i “passi” (cito qui le sue parole) da intraprendere
per richiamarmi ad Avellino senza giusta causa, consigliando al vescovo
di ricorrere, in ultima istanza, alla minaccia della “riduzione allo
stato laico”, dopo un'assenza autorizzata di piá di sedici anni,
durante i quali ho dedicato tutta la mia vita sacerdotale a un apostolato
che nessun vescovo di Avellino mi ha mai proibito di guidare.
Il Cardinale
conclude la sua lettera invitando il vescovo di Avellino a rivendicare
la paternitá di quei “passi” e di quelle decisioni che, invece,
facevano parte di un suo preciso piano. In tal modo, si sperava
che l'arcivescovo Agustoni avrebbe potuto giudicare i ricorsi che io
avrei presentato contro i provvedimenti che egli stesso aveva consigliato,
conservando una falsa apparenza di imparzialitá ed equitá
nelle sue “deliberazioni”.
Vostra Santitá
noterá che nella sua lettera, il Cardinale si esprime in termini
di apparente sollecitudine per il mio benessere sacerdotale e per il
bene della Chiesa, combinandola all'accusa di non aver trovato un vescovo
benevolo disposto a incardinarmi, come se io fossi il solo responsabile
di tutti i miei problemi. Tuttavia, temo che i fatti verificatisi in
seguito alla lettera del Cardinale dimostreranno l'insinceritá
di queste motivazioni.
Il 4 novembre
1995, Vostra Santitá, ho ricevuto una formale offerta di incardinazione
da parte dell'arcivescovo Saminini Arulappa, un benevolo e santo prelato
che apprezza la mia opera sacerdotale e il mio lavoro apostolico e guida
l'arcidiocesi di Hyderabad [vedi secondo allegato], dove il mio apostolato
sostiene un orfanotrofio. A sua volta, l'arcivescovo aveva ricevuto
il decreto di scardinazione del vescovo Pierro della Diocesi di Avellino,
pochi mesi prima che il cardinale Agustoni interferisse con il mio caso
con la sua lettera del 1989.
Questa incardinazione
in una diocesi del “terzo mondo”, che ha un grande bisogno di sacerdoti
e di sostegno finanziario, é perfettamente in linea con gli orientamenti
che, secondo il Pastor Bonus*, la Congregazione per il Clero
dovrebbe incoraggiare. Tuttavia, l'ex Prefetto della Congregazione,
il Cardinale Sanchez, e il suo attuale Segretario, l'arcivescovo Sepe,
si limitarono a dichiarare che questa incardinazione da parte di un
vescovo benevolo era tanquam non existens. Così, Vostra
Santità, quando finalmente stavo per conseguire l'obiettivo che
per anni mi avevano impedito di raggiungere — l'incardinazione da parte
di un vescovo benevolo — quest'ultima fu dichiarata non esistente! È
questa decisione della Congregazione che il Cardinale Agustoni, in qualità
di Prefetto della Signatura, è chiamato ora a giudicare.
* Il Pastor Bonus è un
documento legale pubblicato dal Papa Giovanni Paolo II in cui sono indicati
i diversi doveri delle Congregazioni e delle corti vaticane.
Se il Cardinale Agustoni fosse veramente interessato al
mio benessere sacerdotale e al bene della Chiesa, dovrebbe annullare
la decisione della Congregazione e dichiarare valida la mia incardinazione
a Hyderabad, allineandosi così alle direttive del Pastor
Bonus, secondo cui bisogna inviare i sacerdoti là dove c'è
bisogno di loro e dove vi sono missioni canoniche adatte alle loro particolari
doti. Ma, naturalmente, niente di tutto questo accadrà. Nel 1995,
il Cardinale Agustoni ha ritenuto di poter giudicare mio primo ricorso
contro l'ordine di ritornare ad Avellino, anche se quell'ordine
era stato ispirato da lui. Quindi, ha emesso una sentenza piena
di errori, in cui si sostiene che, impartendo l'ordine di ritornare
ad Avellino, il vescovo esercitava legittimamente il suo potere
discrezionale, mentre era stato lui a consigliare al vescovo, in una
lettera riservata, di ordinarmi di ritornare e di far passare questo
provvedimento per una sua iniziativa!
Vostra Santità,
come posso credere ora che un tale giudice giudicherà equamente
il mio caso? Non è forse evidente che il Cardinale tenterà
di portare avanti i suoi piani segreti, gia espressi nel 1989 volti
a ricondurmi in una diocesi dove non posso svolgere nessuna missione
canonica e dove il vescovo non ha mai richiesto i miei servigi, né
mi ha mai fornito nessun sostegno negli ultimi venti anni?
Consentitemi,
Santo Padre, di citare un brano del decreto di incardinazione del benevolo
arcivescovo di Hyderabad:
“Le forze del male hanno cospirato per porre fine alla tua
opera di amore. Ma tu va avanti, seguitando ad avere fede
nel Signore. Il suo amore è costante ed Egli non ti verrà
mai a mancare, nonostante tutte le prove e le persecuzioni
a cui potrai andare incontro. Dio vuole confortarti
e consolarti anche attraverso innumerevoli amici e sostenitori. La
burocrazia non può soffocare l'opera di Dio.
Prego perché tu possa proseguire la missione che ti è
stata assegnata da Dio, nonostante la grande opposizione che dovrai
affrontare.”
Come vedete,
Santo Padre, quando parlo di azioni illecite concertate contro di me
che mi hanno spinto a presentare questi ricorsi, come pure la richiesta
di ricusazione del Cardinale Prefetto, mi riferisco a una realtà
oggettiva. Questo illustre prelato, che occupa da venticinque anni la
carica di vescovo, vede chiaramente la realtà della mia persecuzione,
e la condanna con equità e coraggio.
Concluderò,
Santo Padre, osservando che nella sua lettera riservata del 1989 in
cui delinea il suo piano volto a farmi “decadere” dal mio status,
il Cardinale mi definisce con condiscendenza un “soggetto difficile”.
No, Vostra Santità, non sono un “soggetto difficile.” Sono solo
un sacerdote leale che sa quali sono i diritti che Dio gli ha concesso
e non ha timore di esercitarli — perché crede sinceramente che
il bene della Chiesa, la salvezza delle anime e la pace nel mondo possano
essere favoriti dal lavoro di tutti i fedeli, tra i quali includo anche
me stesso, che promuovono coraggiosamente e pubblicamente l'intero messaggio
di Fatima. Come Vostra Santità ha detto a Fulda, la conoscenza
del messaggio di Fatima comporta delle responsabilità. Dal momento
che la grazia di Dio e la Sua Provvidenza, mi hanno permesso di acquisire
questa conoscenza, ritengo che sia mio dovere promuovere contro qualsiasi
illecita opposizione il messaggio di Fatima, nonostante il mio personale
desiderio di ritirarmi in un tranquillo rifugio per sottrarmi ai conflitti
che i miei avversari seguitano a coinvolgermi.
Vostra Santità,
l'evidenza parla da sola. Lasciare il compito di giudicare il mio ricorso
al Cardinale Agustoni, che opera contro di me come un partito nemico,
significherebbe prendersi gioco della giustizia e nuocere alla credibilità
della Signatura, un tribunale che deve giudicare equamente le legittime
lagnanze dei sacerdoti contro gli abusi di potere dei prelati. Secondo
i cann. 1447-48, il Cardinale avrebbe dovuto ricusarsi da sé
nel 1995, ma non lo ha fatto. Ora che questo caso è stato di
nuovo sottoposto al suo giudizio, anche ora dovrebbe ricusare se stesso.
Ma si guarda bene dal farlo. Era quindi mio dovere presentare questa
richiesta.
Vostra Santità,
mi rivolgo a Voi in qualità di mio Padre nella Fede, chiedendovi
del pane. Vi chiedo il pane di una giusta causa dinanzi a un giudice
imparziale. Vi prego non lasciate che, invece del pane, mi si presenti
un gatto a nove code.
In conclusione,
Vi prego, Vostra Santità, di voler ordinare la ricusazione del
Cardinale Agustoni da questo caso — un provvedimento che, secondo le
leggi della Chiesa, solo Voi potete adottare.
Umilmente,
Padre Nicholas Gruner
P.S. Accludo
come terzo allegato il mio ricorso alla Plenaria della Signatura contro
la sentenza emessa dal Cardinale Agustoni il 15 maggio 1995 (da me ricevuta
solo il 28 ottobre 1996), questa sentenza è una chiara testimonianza
dell'ostilità e delle prevenzioni del Cardinale. Spero che leggerete
per intero questo ricorso che spiega nei dettagli come, nello sforzo
di ridurmi al silenzio senza il dovuto processo canonico, si sia giunti
al capovolgimento della verità.
P.P.S. Questa lettera include tre allegati:
1. Lettera del Cardinale Agustoni al vescovo Pierro, datata 27 ottobre
1989 (2 pp.).
2. Decreto di incardinazione dell'arcivescovo Arulappa, datata 4
novembre 1995 (1 p.).
3. Il mio ultimo ricorso alla Signatura, datato 27 gennaio 1997 (9
pp.) a cui è accluso il precedente ricorso alla Signatura (39
pp.) e 23 allegati in due fascicoli.
Naturalmente
invierò a Vostra Santità ogni ulteriore documentazione
o spiegazione che Vostra Santità vorrà richiedermi.