Capitolo 22
Una legge per un solo uomo
Nella
Summa Theologica San Tommaso d'Aquino insegna che la legge
umana è inutile e iniqua, se non fornisce un criterio comune
su cui tutti i membri di una comunità facciano affidamento nel
governare la loro condotta: “Perché se vi fossero così
tante regole o provvedimenti quante sono le cose da regolamentare o
per le quali prendere provvedimenti, essi cesserebbero di essere utili,
giacché la loro utilità consiste proprio nell'essere applicabili
a molte cose. Pertanto, la legge sarebbe inutile se non si estendesse
oltre il singolo atto”.
A dimostrare
la verità di quanto insegnato da San Tommaso a proposito della
legge umana, basti questo esempio pratico: immaginate un'autostrada
sulla quale vige un limite di velocità di 120 km orari. Un automobilista,
mentre sta guidando a 100 km all'ora, viene fermato da un agente della
polizia stradale che gli fa la multa. “Ma, agente, io stavo andando
solo a 100”, protesta l'automobilista. “Sì, lo so”, risponde
il poliziotto, “ma ho deciso che per lei il limite di velocità
è di 90 km orari”. Un limite di velocità applicato a un
unico automobilista, ovviamente, non sarebbe una legge, ma un abuso
di autorità sotto forma di legge; e qualsiasi tribunale che emetta
una sentenza di condanna per avere infranto il limite di velocità
agirebbe illegalmente.
La legge, per
essere legge, deve essere applicata a tutti. Dio stesso è vincolato
a questo principio di giustizia: il Giorno del Giudizio il Signore non
annuncerà a una povera anima di non aver rispettato l'undicesimo
comandamento, mai rivelato prima e non applicato al resto dell'umanità.
Eppure, negli
ultimi cinque anni, Padre Gruner si è trovato nell'equivalente
ecclesiastico della situazione affrontata dall'ipotetico automobilista.
Migliaia di altri sacerdoti hanno potuto vivere e operare al di fuori
delle diocesi in cui erano stati incardinati in perfetta conformità
con il Codice di Diritto Canonico, ma non Padre Gruner. Nel suo caso,
permessi e disposizioni assolutamente scontati per i sacerdoti di ogni
continente, sono stati ritenuti illegali. Per lui, e per lui solo, il
limite di velocità è fissato a 90 km, e non a 120 km.
Fort Erie,
Canada, 14 ottobre 1998. Padre Gruner ha la sensazione che il
processo di formulazione di una legge per un solo uomo è tuttora
in corso. Un nuovo Promotore di Giustizia, Frans Daneels, O. Praem,
era stato assegnato al caso e, appena pochi giorni prima, aveva emesso
un documento di quaranta pagine in cui si adducevano ulteriori fatti
per giustificare le azioni intraprese contro Padre Gruner.
Il “Promotore
di Giustizia” aveva impiegato quasi cinque mesi per preparare il suo
“votum”, un sunto apparentemente imparziale del caso di Padre Gruner.
Il “munus” del promotore di giustizia è quello di porre in evidenza
gli argomenti sia favorevoli che sfavorevoli all'accusato.
Un altro documento,
lungo dodici pagine e scritto in latino, era stato preparato da Carlo
Martino, nelle vesti di avvocato della pubblica amministrazione che
doveva difendere le posizioni assunte dalla Congregazione per il Clero.
Kershaw informò
Padre Gruner che nei due documenti era stata inserita una clausola molto
curiosa: Padre Gruner non avrebbe potuto ottenerne copia se non avesse
giurato per iscritto di mantenerli segreti! Inizialmente Padre Gruner
stentò a credere che la Segnatura facesse sul serio, ma la richiesta
di segretezza venne confermata in una lettera proveniente dalla Segnatura,
firmata proprio dal Promotore Daneels, che agiva, inoltre, in qualità
di segretario della Segnatura! Il Promotore di Giustizia avrebbe dovuto
restare neutrale, eppure firmava lettere per conto del tribunale. È
come se un pubblico accusatore di un tribunale criminale avesse contemporaneamente
le mansioni di impiegato legale del giudice. In qualsiasi tribunale
laico un conflitto di interessi così evidente sarebbe proibito,
ma nei tribunali vaticani è soltanto un'altra pratica burocratica.
Daneels aveva
persino trascritto il giuramento che Padre Gruner avrebbe dovuto firmare,
che includeva la seguente promessa: “Non renderò note in alcun
modo dette informazioni a terze parti”. Padre Gruner rifiutò
immediatamente di firmarlo, riflettendo in particolare sul fatto che
la Segnatura aveva già acconsentito alla pubblicazione sulla
rivista Soul del decreto del 1995 contro Padre Gruner, rendendolo
noto al mondo intero. Perché la segretezza doveva essere una
strada a senso unico? Neanche un tribunale criminale laico avrebbe richiesto
all'accusato la segretezza, prima di poter esaminare la denuncia a suo
carico. Cosa cercavano di nascondere Daneels e la Segnatura?
La Segnatura
difficilmente poteva affermare che la richiesta di segretezza serviva
a tutelare Padre Gruner, dato che il decreto precedente era stato reso
pubblico in tutto il mondo. L'inevitabile conclusione, dunque, era che
la Segnatura stava soltanto cercando di proteggere se stessa, e che
in quei documenti era contenuto qualcosa di estremamente imbarazzante
per il tribunale. Padre Gruner avrebbe appreso rapidamente che la Segnatura
aveva delle buoni ragioni per temere questa situazione.
Non volendo
firmare un giuramento che sarebbe stato vincolante per lui e non per
la Segnatura, Padre Gruner fu costretto a leggere i documenti in presenza
del suo avvocato, senza poterne avere una copia. Ciò significava
che Kershaw avrebbe viaggiato da Roma al Canada per circa 10.000 km,
mostrato i documenti a Padre Gruner abbasta a lungo da permettergli
di prenderne nota, e quindi li avrebbe riportarti velocemente in Italia
dove, presumibilmente, sono stati messi sotto chiave. Anche se Kershaw
avesse potuto sistemare i suoi affari e avesse potuto recarsi in Canada,
sarebbero rimasti solo pochi giorni per tradurre, assimilare e rispondere
alle cinquanta pagine di testo scritto in latino da Daneels e Martino.
Il documento
di Martino presentava un piccolo problema, poiché esso si riduceva
a dodici pagine di invettive non confermate da alcuna prova e ai limiti
dell'isteria, compresa la seguente affermazione: “Tutti i vescovi che
sono a conoscenza delle operazioni di Padre Gruner affermano all'unisono
che Padre Gruner dovrebbe essere estromesso dal seno del sacerdozio
cattolico!” Tutti i vescovi? All'unisono? E per quanto riguarda i tre
vescovi che avevano offerto a Padre Gruner l'incardinazione nelle loro
diocesi, compreso l'Arcivescovo di Hyderabad, che aveva detto a proposito
dell'opera di Padre Gruner: “Le forze del male hanno cospirato per distruggere
la tua opera d'amore ... le forze burocratiche non possono fermare l'opera
di Dio”? Contrariamente alla denuncia di Martino, i vescovi che conoscevano
meglio le “operazioni” di Padre Gruner erano esattamente coloro che
desideravano incardinarlo in seno al sacerdozio.
Mantenendo il
tenore generale dei procedimenti contro Padre Gruner, Martino non si
preoccupava di stabilire esattamente la ragione per cui Padre Gruner
sarebbe dovuto essere “estromesso”. Allo stesso tempo, “il seno del
sacerdozio” ospitava innumerevoli eretici dichiarati, omosessuali e
molestatori di bambini, che non solo non erano mai stati “estromessi”,
ma neppure ammoniti per i loro crimini.
E questo per
quanto riguarda Martino. Ma perché la Segnatura aveva consentito
la messa agli atti di un documento in difesa della “autorità
ecclesiastica” così inopportuno e imbarazzante? Ciò, probabilmente,
si spiega con il fatto che Martino non era altri che il fratello dell'Arcivescovo
Renato Martino, osservatore del Segretariato di Stato vaticano presso
le Nazioni Unite. Nel 1989, dal Segretario di Stato erano giunti “segnali
di preoccupazione” (e pressioni dava al Cardinale Innocenti e dal Cardinale
Agustoni), che fin dall'inizio avevano indotto il Vescovo di Avellino
a esercitare pressioni su Padre Gruner. Da allora, nel corso degli anni,
Padre Gruner e l'apostolato avevano costantemente denunciato i danni
provocati dal Nuovo Ordine Mondiale che stava affermandosi sotto gli
auspici delle Nazioni Uniti, e di cui faceva parte il Tribunale Criminale
Internazionale (ICC, International Criminal Court), creato proprio con
l'aiuto del Segretario di Stato Vaticano.
Fu proprio l'Arcivescovo
Martino a lodare pubblicamente il nuovo supertribunale come istituzione
che segnava un grande progresso nell'affermazione dei diritti umani,
nonostante avesse il potere di arrestare e processare i cattolici di
qualsiasi nazione per reati indeterminati prima ancora che il suo statuto
fosse ben delineato. Già dal ritorno in Canada di Padre Gruner,
seguense agli incontri con Kershaw, i compilatori dello statuto dell'ICC
avevano proposto di costringere i sacerdoti a violare il segreto del
confessionale nel corso delle indagini sui “crimini contro l'umanità”.
Era stato annunciato, inoltre, che l'ICC sarebbe stato diretto da Mary
Robinson, “alto Commissario per i diritti umani” delle Nazioni Unite,
e già presidente pro-aborto dell'Irlanda. Lo ICC non si stava
affatto sviluppando come un'ente in difesa dei diritti umani celebrati
dall'Arcivescovo Martino.
Tali allarmanti
sviluppi avevano indotto l'apostolato a biasimare la partecipazione
del Vaticano alle Nazioni Unite e alla loro agenda per un mondo “unificato.”
Era inevitabile che questa critica si incentrasse sul Segretario di
Stato Vaticano e sul lavoro dell'Arcivescovo Martino presso le Nazioni
Unite. L'assegnazione del fratello dell'Arcivescovo Martino alla difesa
della “autorità ecclesiastica”, dunque, non sembra essere una
coincidenza.
Sarebbe stato
di gran lunga più difficile rispondere al documento del Promotore
Daneels, se non altro a causa della sua lunghezza. Daneels era riuscito
a scrivere quaranta pagine di ragionamenti involuti di latino, saltando
da un argomento all'altro, per poi tornare di nuovo al punto di partenza.
Questo documento rappresenta il primo tentativo da parte della “autorità
ecclesiastica” di esprimere delli motivazioni concrete contro Padre
Gruner. A un esame approfondito, comunque, il “caso” era costituito
da una vasta raccolta di banalità e dicerie completamente infondate,
insieme a degli assoluti errori di fatto. Daneels insinuava, per esempio,
che Padre Gruner avesse pubblicato in modo illecito sulla sua rivista
un certificato di buona reputazione fornito dal Vescovo di Avellino,
quando già sapeva che il Vescovo (sotto le pressioni della Congregazione)
aveva richiesto il ritiro del certificato. In verità, l'articolo
sulla rivista in questione era stato pubblicato prima che il vescovo
chiedesse il ritiro del certificato, e prima che Padre Gruner ricevesse
per posta la richiesta del Vescovo. Inoltre, non era stata fornita alcuna
motivazione per la richiesta del ritiro del certificato, eccetto la
pubblicazione da parte di Padre Gruner per dimostrare la propria buona
reputazione. Non era certo fuori luogo usare un certificato di buona
reputazione per dimostrare la propria buona reputazione.
In un altro
esempio, il Promotore riferiva di una richiesta inoltrata dal Nunzio
Papale ai vescovi canadesi per ottenere “informazioni” su Padre Gruner
insinuando, perciò, che i vescovi avevano la prova di atti illeciti.
E queste “informazioni” sono state fornite? Evidentemente no, poiché
il documento del Promotore non ne faceva menzione. Il Promotore affermava,
comunque, che i vescovi avevano chiesto a Padre Gruner di interrompere
le “sue attività dissennate e pericolose”. Non deve sorprendere
che il Promotore non abbia specificato cosa vi fosse di “dissennato”
e “pericoloso” nell'opera dell'apostolato. D'altra parte, i vescovi
canadesi dovevano fronteggiare nelle proprie diocesi una quantità
di situazioni realmente dissennate e pericolose, come gli scandali sui
sacerdoti pedofili che scoppiavano con regolarità quasi cronometrica.
Il documento
del Promotore conteneva due importanti ammissioni: la prima era che
il precedente Promotore di Giustizia aveva avuto torto ad accusare Padre
Gruner di “frode” nei confronti dell'Arcivescovo Arulappa per aver esibito
il decreto del 1978 del Vescovo Venezia al momento della sua incardinazione
a Hyderabad. Nel documento si ammetteva ora che questa “frode” non si
era mai verificata, perché Padre Gruner non aveva modo di sapere
che la Congregazione avrebbe revocato il documento prima dell'incardinazione
a Hyderabad. Oltretutto, Padre Gruner non aveva mai mostrato il documento
all'Arcivescovo.
Il Promotore
aveva ammesso un fatto ancora più importante: nel tentativo di
rafforzare le sue argomentazioni, aveva identificato almeno dieci interventi
privati da parte della Congregazione e di altri funzionari vaticani,
condotti senza che Padre Gruner ne fosse informato e avesse diritto
di appello. Questi interventi comportavano anche alcune direttive segrete
per ostacolare l'incardinazione di Padre Gruner al quale era stato richiesto
di rinunciare al suo apostolato (e, in particolare, alla rivista The
Fatima Crusader), prima che un altro vescovo potutesse accettarlo.
Nel documento si menzionava anche una “decisione” presa segretamente
insieme a un'altra congregazione vaticana, decisione mai comunicata
a Padre Gruner, né divulgata ufficialmente nei verbali ecclesiastici.
Il Promotore non specificava l'esatta natura di questa “decisione” misteriosa.
Menzionava inoltre, per la prima volta, una lettera inviata dalla Congregazione
al Nunzio del Canada il 3 gennaio 1989, contenente l'incredibile accusa
(non corroborata da alcun fatto), che Padre Gruner aveva “estorto l'ordinazione
al sacro sacerdozio”.
Come rivelato
dal Promotore, la trama di decisioni e denunce segrete era anche più
estesa di quanto Padre Gruner sospettasse. Egli scrisse immediatamente
alla Segnatura e alla Congregazione, richiedendo copie delle varie lettere
e degli altri documenti menzionati dal Promotore che, tuttavia, non
vennero mai forniti.
Complessivamente,
la raccolta sconclusionata di inesattezze trascurava il fatto più
semplice ed evidente: l'inaudita ingerenza nel diritto sacerdotale di
Padre Gruner a unirsi a un vescovo benevolente, e (come qualsiasi altro
membro della Chiesa) di partecipare a un apostolato privato senza l'approvazione
formale episcopale. In quattro anni di procedimenti che erano poco più
di un raggiro per creare l'apparenza di un normale processo, l' “autorità
ecclesiastica” non aveva fornito una sola ragione concreta del perché
Padre Gruner non potesse fare ciò che gli altri sacerdoti fanno
abitualmente in tutto il mondo. E non lo aveva fatto neanche il Promotore.
Nondimeno, Daneels doveva ricevere una risposta, affinché non
si dicesse che Padre Gruner aveva confermato le sue dichiarazioni.
Lavorando giorno
e notte per quasi due settimane, Padre Gruner e due dattilografi furono
in grado di preparare un documento di 100 pagine per rispondere al Promotore,
e lo trasmisero a Kershaw, a Roma, che lo registrò il 10 dicembre
1998, esattamente trenta minuti prima della scadenza per la consegna.
La risposta
di Padre Gruner confutava meticolosamente ciascuna dichiarazione del
Promotore (e anche quelle che aveva citato e che provenivano da altre
persone), e sottolineava il fatto che il Promotore non era riuscito
a formulare una sola vera accusa contro Padre Gruner nella dovuta forma
canonica, specificando quale legge della Chiesa fosse stata violata
da Padre Gruner. Questa risposta dimostrava ampiamente che il documento
del Promotore era di fatto infondato e legalmente insignificante.
Dal momento
in cui la risposta di Padre Gruner venne consegnata, il documento del
Promotore Daneels non sarebbe più stato citato dalla Segnatura.
Benché questa avesse chiesto a Padre Gruner di dare una risposta
immediata, avrebbe impiegato quasi nove mesi per preparare la dichiarazione
successiva.
§
Nove mesi dopo
la messa agli atti della risposta di Padre Gruner a Daneels, l'apostolato
aveva quasi ultimato i preparativi della quarta conferenza internazionale
dei vescovi, che si sarebbe tenuta a Hamilton, nell'Ontario, dall'undici
al diciassette ottobre 1999. Entro pochi giorni arcivescovi, vescovi,
sacerdoti e laici di tutto il mondo si sarebbero riuniti per riflettere
sul Messaggio di Fatima in relazione a un mondo il cui processo di decomposizione
era sempre più veloce da quando, nel 1996, si era svolta a Roma
la terza conferenza di Fatima.
Nell'autunno
del 1999, a Timor Est, i cattolici sono stati trucidati dai fanatici
musulmani, in India i missionari sono stati assassinati dai nazionalisti
indù, e la Russia non solo non ha dato alcun cenno di volersi
convertire, ma ha proseguito il suo veloce declino materiale e spirituale
(mentre il suo potera militare continua a crescere). Dal 1996 è
divenuto ancora più evidente che la “civiltà dell'amore”
panreligiosa promossa dai funzionari vaticani non era altro che la stessa
utopia panreligiosa che San Pio X aveva condannato, in Notre Charge
Apostolique, come un'illusione che mina l'integrità della
Fede cattolica. Eppure il Vaticano ha in progetto, per la fine di ottobre,
un'altra Giornata Mondiale di Preghiera per la Pace con i “rappresentanti
delle maggiori religioni del mondo”. Questa volta l'incontro di preghiera
si svolgerà nello stesso Vaticano, e sarà seguito da una
carovana panreligiosa di pullman alla volta di Assisi, luogo devastato
dal terremoto e sede della prima Giornata Mondiale di Preghiera per
la Pace.
Il 1° ottobre,
1999 due settimane prima della conferenza dei vescovi a Hamilton, a
Roma il Sinodo dei Vescovi europei ha dato inizio ai preparativi per
pubblicare un “documento operativo”. Le esplicite ammissioni del Sinodo
sarebbero state condannate come funeste e come “un attacco ai vescovi”,
come essi avevano affermato in un articolo sul Fatima Crusader.
Il Sinodo riconosceva che gli eventi apparentemente positivi in seguito
alla “caduta del comunismo”, compresa la demolizione del Muro di Berlino,
si erano rivelati soltanto “tenui speranze e delusioni”. Come ha osservato
un commentatore, il Sinodo affrontava ora la realtà che la coscienza
morale dell'Europa postcomunista si era “sgretolata a Est come a Ovest,
cedendo il passo al consumismo, alla violenza, alla perdita di valori
... mentre la Chiesa diventava sempre più esitante, astratta
e sentimentale nelle parole e nella testimonianza” [articolo dell'Agenzia
Zenit, 3-9-99].
Ma la soluzione
proposta dal Sinodo per questa crisi ammessa tardivamente, era sempre
della qualità astratta e sentimentale denunciata dallo stesso
Sinodo: “Per superare ‘il crescente divario tra coscienza privata e
valori pubblici’, che sta svuotando l'esistenza dell'individuo
europeo e la testimonianza della Chiesa, il documento operativo propone
... il personalismo, nella sua relazione con la comunità; la
famiglia, la gioventù, la solidarietà”.
Personalismo,
solidarietà? Cosa ne è stato dell'antica cura contro il
declino sociale, conosciuta come Fede Cattolica? Cosa ne è stato
della semplice verità che la principale causa dell'estremo declino
dell'Europa è la violazione della legge di Dio attraverso il
peccato mortale personale, e non la mancanza di “solidarietà”?
Cosa ne è stato della restaurazione del Cristianesimo? Cosa ne
è stato di Fatima?
Il Sinodo Europeo
ha dimostrato unicamente la ragione per cui era necessario indire una
conferenza su Fatima a Hamilton, e conferenze come questa in tutto il
mondo: la Chiesa sta perdendo la sua testimonianza perché troppi
prelati hanno dimenticato il vero vocabolario della Fede. Questo è
stato esattamente il motivo che ha condotto Nostra Signora a Fatima
come guida celeste.
Naturalmente
era del tutto prevedibile che soltanto pochi giorni prima della (ottobre
1999) conferenza di Hamilton, Padre Gruner ricevesse per posta quanto
compariva nell'ultimo decreto della Segnatura sul suo caso. Né
sorprende leggere, ancora una volta, il rifiuto di discutere il caso
da parte di tutti i giudici del tribunale. Alla fine del documento appariva
la stessa squalificante frase latina che era ricorsa in tutti i decreti
della Segnatura: manifeste quolibet caret fundamento. Evidentemente
privo di qualsiasi fondamento. Stranamente, alla Segnatura erano occorse
ventisei pagine di complicato latino per spiegare perché le richieste
di Padre Gruner fossero assolutamente prive di valore.
Il decreto era
stato firmato da cinque prelati, tra cui l'Arcivescovo Zenon Grocholewski,
che aveva sostituito il Cardinale Agustoni nella carica di Prefetto
della Segnatura. Costui era lo stesso Arcivescovo Grocholewski che due
anni prima aveva ammesso senza problemi al canonista Franco Ligi che
il caso di Padre Gruner non aveva nulla a che fare con la sua incardinazione
in questa o quella diocesi, ma piuttosto con “ciò che egli dice;
egli provoca il disaccordo”. In altre parole, il Prefetto di quello
stesso tribunale che stava esaminando il caso di Padre Gruner aveva
ammesso che i procedimenti erano soltanto un pretesto per ottenere il
risultato desiderato: il silenzio di un sacerdote che non poteva essere
messo a tacere in altro modo. Che importanza potevano avere le circostanze
e i fatti specifici se l'intero caso era un semplice pretesto? Padre
Gruner stava per essere rimandato ad Avellino per metterlo a tacere,
e questo è tutto. Non era necessaria un'udienza presso il tribunale
al completo, perché quell'udienza non avrebbe modificato il risultato
prestabilito.
È sorprendente
come in quest'ultimo decreto la Segnatura abbia ammesso apertamente
la sua indifferenza per i fatti e anche per le ragioni apparenti su
cui dovevano essere basate le decisioni contro Padre Gruner:
“È
necessario operare un'attenta distinzione tra le decisioni impugnate
e le ragioni addotte. Anche se vi dovessero essere errori
nell'esposizione dei fatti o dei motivi [ragioni], la decisione, nondimeno,
può essere giusta e legittima”.
In altre parole,
le decisioni contro Padre Gruner erano “giuste e legittime” anche se
basate su errori fattuali e di ragionamento! Ciò che importava
era il risultato. Così dichiaravano i cinque membri della Segnatura
che “davanti agli occhi avevano unicamente Dio”, come era scritto sul
decreto proprio sopra le loro firme.
Questa affermazione
comportava l'ammissione implicita che i fatti citati dalla Congregazione
erano errati, come Padre Gruner aveva dimostrato nei suoi vari ricorsi.
Ora la Segnatura dichiarava che le decisioni sussistevano nonostante
questi errori perché, in effetti, non erano i fatti ad avere
importanza, ma unicamente il risultato.
Ma una decisione
può essere giusta e legittima se non è basata su fatti
reali? L'applicazione della legge dipende sempre dalla corretta determinazione
fattuale; se un giudice sbaglia nella ricerca dei fatti, seguirà
necessariamente una decisione errata. La dichiarazione della Segnatura
è simile all'affermare che una sentenza di colpevolezza per guidare
a 160 km orari è “giusta e legittima” anche se l'evidenza dimostra
che l'automobilista giudicato colpevole stava viaggiando soltanto a
80 km orari.
Inoltre, se
l'amministrazione della giustizia nella Chiesa non dipendesse dai fatti
reali inerenti a un processo, sussisterebbe, allora, la necessità
di avere tribunali? Un prelato potrebbe semplicemente emettere un decreto
basandosi sulla sua percezione di ciò che dovrebbe essere un
risultato “giusto e legittimo”, senza alcun collegamento con i fatti.
Questo è esattamente ciò che è accaduto a Padre
Gruner, benché finora si sia preteso di aver compiuto un'adeguata
valutazione e riflessione sui fatti.
Poiché
la Segnatura non era più interessata ad appurare i fatti relativi
al processo di Padre Gruner, si esentava anche da qualsiasi riflessione
sulle argomentazioni sollevate dal Promotore di Giustizia:
“Questo decreto
definitivo affronta deliberatamente soltanto questioni strettamente
pertinenti all'argomento in oggetto. Riguardo a questioni che non
vengono affrontate in questo decreto, non si deve seguire l'opinione
del Reverendo Gruner, secondo cui le questioni tralasciate sono confermate
dal silenzio”.
Qui la Segnatura
si riferiva indirettamente alle cento pagine della risposta di Padre
Gruner a Daneels. Il tribunale aveva improvvisamente deciso che gli
argomenti contenuti nella risposta non erano “strettamente pertinenti”
al processo. Se così fosse stato, allora perché la Segnatura
aveva incaricato Daneels di scrivere quaranta pagine in latino esattamente
sugli stessi argomenti?
Era chiaro che
la Segnatura non voleva impantanarsi in un tentativo di difesa del documento
di Daneels. Eppure il tribunale rifiutava di ammettere che Padre Gruner
aveva smentito Daneels: “... non si deve seguire l'opinione del Reverendo
Gruner, secondo cui le questioni tralasciate sono confermate dal silenzio”.
Invece che rivolgersi alle istanze sollevate dal proprio “promotore
di giustizia”, solo per trovarsi seccamente rifiutata, la Segnatura
era ricorsa al puerile diniego che Padre Gruner avesse mai potuto avere
ragione in qualsiasi argomento.
In un tribunale
laico, l'accusatore ha l'onere di dimostrare che le sue accuse sono
vere. Se l'accusato dimostra che le prove portate contro di lui sono
false, allora l'accusatore non può rimanere in silenzio. Egli
deve farsi avanti con una replica, oppure le sue accuse devono essere
screditate. Ma, evidentemente, i giudici della Segnatura non si sentono
legati da questa basilare norma di giustizia.
Confrontati
con prove che le accuse di Daneels contro Padre Gruner erano false,
la Segnatura preferiva rimanere in silenzio, non offrire alcuna replica,
per poi affermare che il suo silenzio non voleva affatto dire che Padre
Gruner fosse stato riscosso. Anche in un tribunale laico ciò
sarebbe stato visto come un'inadempienza al dovere giuridico. Nel più
alto tribunale della Chiesa Cattolica, ciò era imperdonabile.
Essendosi dispensata
da qualsiasi reale analisi dei fatti, la Segnatura propose ora una versione
minimalista del processo contro Padre Gruner: dopo un'assenza approvata
di sedici anni, l'unica ragione che giustificasse un rientro di Padre
Gruner ad Avellino, era quella di correggere la sua “condicio irregularis”,
una solenne frase latina che significa “condizione irregolare”. Questa
“condizione irregolare” consiste nel fatto che Padre Gruner risiede
fuori della diocesi in cui è stato incardinato e dirige un apostolato,
stato non diverso da quello di cui godono sacerdoti di tutto il mondo.
Dopo anni di
procedimenti, e migliaia di ore perse, questa affermazione di “condizione
irregolare” era tutto ciò che restava del processo contro Padre
Gruner. Le affermazioni di Daneels, completamente screditate, vennero
abbandonate, così come vennero abbandonate le affermazioni vaghe
e mai specificate di “scandali” e “offese” su cui il Vescovo di Avellino
aveva basato il suo decreto originale del 31 gennaio 1994, che ordinava
per la prima volta a Padre Gruner di rientrare ad Avellino. La Segnatura,
adesso, riconosceva tacitamente che la “autorità ecclesiastica”
non aveva mai avuto alcuna prova di “scandali e offese”. L'accusa non
era altro che un vuoto pretesto per richiamare Padre Gruner ad Avellino.
Cosa ne è
stato, allora, della addotta “condotta irregolare”, qualunque cosa significasse?
In primo luogo,
la legge della Chiesa non contiene alcun riferimento all'ipotetica offesa
implicita in una “condizione irregolare”. La frase non compare
in nessuno dei canoni che governano i diritti e i doveri dello
stato clericale. Benché possa accadere che un sacerdote incorra
in una particolare irregolarità per gravi offese provate
contro la fede e la morale, per esempio se il sacerdote in questione
tentasse di sposarsi dopo aver preso gli ordini, nessuna offesa può
essere messa a carico di Padre Gruner, la cui probità morale
e dottrinale non è mai stata messa in questione. Un sacerdote
o è colpevole di una particolare offesa contro la Chiesa o non
lo è. La frase “condizione irregolare”, da un punto di vista
canonico, è priva di significato. Non ha più
senso dell'aprire un procedimento contro un automobilista per “guida
irregolare” quando egli non ha violato il codice della strada.
La domanda corretta
da porsi riguardo al processo di Padre Gruner, dunque, non era se la
sua “condizione” fosse “irregolare”, ma se egli avesse effettivamente
violato la legge della Chiesa risiedendo in Canada e dirigendo un apostolato.
Nell'ambito delle leggi applicate a qualsiasi altro sacerdote all'interno
della Chiesa cattolica, la risposta è negativa.
Prima di tutto,
il Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983 da Papa Giovanni Paolo
II chiarisce che i sacerdoti possono risiedere fuori delle diocesi in
cui sono stati incardinati finché hanno il permesso del loro
vescovo:
Canone 283
§ 1: “I membri del clero ... non devono assentarsi dalle loro
diocesi per un lungo periodo di tempo, da definire per mezzo di una
legge particolare, senza almeno il presunto consenso del loro
proprio ordinario”.
Padre Gruner
non solo aveva il permesso del suo vescovo di risiedere al di fuori
della Diocesi di Avellino, ma anche il formale permesso scritto sancito
dal decreto del 1978 del Vescovo Venezia. Infatti, il Vescovo di Avellino
aveva negato a Padre Gruner qualsiasi missione canonica parrocchiale
perché egli non parlava l'oscuro dialetto italiano del luogo.
A causa della barriera linguistica, non gli era consentito ascoltare
le confessioni e neanche fare l'omelia senza che essa fosse scritta
e approvata in anticipo. L'unica ragione per cui Padre Gruner aveva
ricevuto gli ordini ad Avellino era stata quella di poter entrare nella
comunità francescana di lingua inglese di Frigento, in Italia.
Quando si accorse che questa comunità era diversa da ciò
che si era aspettato, nonostante una ricerca approfondita egli non fu
in grado di trovare una comunità francescana di lingua inglese
in grado di permettersi un apostolato Mariano. Tra gli altri problemi
in cui si era imbattuto, vi era il fatto che nessuna comunità
francescana poteva assicurargli che non sarebbe stato costretto ad amministrare
il Santissimo Sacramento in mano, pratica che la sua coscienza gli faceva
considerare sacrilega.
In queste circostanze,
il Vescovo Venezia era stato molto felice di permettere a Padre Gruner
di risiedere al di fuori della Diocesi di Avellino, anche perché
questo non comportava alcun danno per la diocesi. Padre Gruner, perciò,
non aveva violato il Canone 283 risiedendo in Canada; al contrario,
il Canone stesso consentiva questa sistemazione.
E a proposito
dell'attività di Padre Gruner nell'apostolato? Era irregolare?
Assolutamente no. In base al Codice di Diritto Canonico di Giovanni
Paolo II è chiaro che tutti i membri della fede hanno diritto
naturale, cioè un diritto concesso da Dio, a formare, insieme
ad altri cattolici, associazioni private per varie attività apostoliche:
Canone 299
Canone 299 §1. Per mezzo di accordi privati, i fedeli
cristiani hanno diritto a costituire associazioni ai fini
menzionati nel canone 298 ...
Canone 298
§1 ... In queste associazioni, i fedeli cristiani, che siano
ecclesiastici o laici, oppure ecclesiastici e laici insieme,
si battono nello sforzo comune di ... promuovere il servizio religioso
pubblico o l'insegnamento cristiano (sic). Essi possono anche dedicarsi
alle altre attività dell'apostolato, quali le iniziative per
l'evangelizzazione, le attività di devozione e carità,
e quelle che stimolano l'ordine temporale e lo spirito cristiano (sic).
Queste associazioni
private di fedeli, inoltre, possono essere approvate dall'autorità
ecclesiastica, ma tale approvazione, tuttavia, non è necessaria,
a causa del diritto naturale ad associarsi ad altri proveniente da Dio,
e non dal permesso dei vescovi:
Canone 299 §2. Associazioni
di questo genere, anche se possono essere elogiate dall'autorità
ecclesiastica, vengono definite associazioni private.
I sacerdoti
hanno lo stesso diritto dei laici a partecipare alle associazioni private?
Il Codice di Diritto Canonico non ha dubbi:
Canone 278
I sacerdoti secolari hanno diritto ad associarsi ad altri
per il raggiungimento di scopi confacenti allo stato ecclesiastico.
Un “sacerdote
secolare” significa un sacerdote di una diocesi, o un sacerdote che
vive nel mondo, che non è legato a un particolare voto di obbedienza
a un ordine religioso, quali, ad esempio, i Domenicani o i Francescani
(ai quali Padre Gruner aveva legittimamente rifiutato di unirsi). I
sacerdoti che appartengono agli ordini religiosi abbandonano volontariamente
il diritto naturale ad associarsi a gruppi esterni all'ordine, altrimenti
dovrebbero ricevere uno speciale permesso per partecipare a tali associazioni.
Ma Padre Gruner non appartiene a nessun ordine religioso. Egli era indiscutibilmente
un “sacerdote secolare”, che conservava gli stessi diritti di qualsiasi
altro sacerdote secolare, compreso il diritto naturale a fondare o a
unirsi ad associazioni private di fedeli.
Oltretutto,
la partecipazione di Padre Gruner all'apostolato era dovuta alla raccomandazione
di un vescovo cattolico di rito orientale, che era il consigliere spirituale
dell'apostolato e che aveva suggerito al Comitato Direttivo la necessità
della presenza di un sacerdote al Comitato Direttivo. In effetti, in
occasione della sua elezione in quest'organo, Padre Gruner ricevette
le congratulazioni scritte e una benedizione addirittura dal segretario
personale di Papa Giovanni Paolo II. A ciò erano seguite due
benedizioni apostoliche (nel 1990 e nel 1993) del Papa stesso! La Segnatura
le avrebbe accantonate come vuoti convenevoli.
È evidente,
perciò, che legalmente non vi era niente di “irregolare” nella
“condizione” di Padre Gruner: egli possedeva il permesso del suo vescovo
di risiedere in Canada ed aveva il diritto naturale di partecipare a
un'associazione privata di fedeli senza l'approvazione episcopale. Dal
punto di vista dei fatti e della legge, l'accusa della Segnatura di
“condotta irregolare” era, per usare la stessa fraseologia della Segnatura,
“evidentemente priva di qualsiasi fondamento.”
Ma ciò
voleva dire supporre che la Segnatura accettasse i fatti e la legge.
Nell'ultimo decreto della Segnatura, comunque, i fatti e la legge sono
stati modificati per adattarli a un risultato prestabilito.
Riferendosi
al permesso di Padre Gruner di risiedere fuori della Diocesi di Avellino,
la Segnatura aveva deciso, per la prima volta dall'inizio dell'intera
vicenda, che il decreto del 1978 del Vescovo Venezia “non dichiarava
in alcun modo che [Padre Gruner] era stato accordato il permesso di
risiedere al di fuori della Diocesi di Avellino, riguardo al quale il
vescovo non intendeva nulla eccetto ad experimentum o ricevere
un ordine di incardinazione”. In altre parole, la Segnatura affermava
ora che il vescovo aveva dato a Padre Gruner il permesso di risiedere
in Canada unicamente se un altro vescovo lo avesse prima accettato
ad experimentum (come esperimento) o lo avesse incardinato
formalmente.
Questa incredibile
affermazione non era mai venuta in mente allo stesso Vescovo Venezia,
o, in quanto a ciò, a nessun altro durante i ventuno anni trascorsi
dalla formulazione del decreto. Nemmeno la Congregazione per il Clero,
nella sua implacabile caccia a Padre Gruner, aveva assunto questa posizione.
Ora, nel decreto definitivo, cui non sarebbe potuto seguire un ulteriore
appello, la Segnatura aveva opportunamente adottato una posizione del
tutto nuova alla quale Padre Gruner non sarebbe stato in grado di rispondere.
Un esame del decreto del Vescovo Venezia dimostrava come la nuova interpretazione
da parte della Segnatura di questo documento fosse pura invenzione:
“Se il Vescovo
Paul Reding non avesse la possibilità di acconsentire alla
sua richiesta [per l'incardinazione nella Diocesi di Hamilton]
può sempre presentare la mia lettera a un altro
vescovo che, secondo il Codice di Diritto Canonico, può
accettarla nella propria diocesi ... Spero che questa mia decisione
incontri il suo gradimento e possa risolvere definitivamente la sua
situazione nella diocesi di Avellino”.
Il decreto non
suggerisce neanche lontanamente che il permesso di Padre Gruner di vivere
al di fuori della Diocesi di Avellino dipendesse dall'accettazione da
parte di un vescovo. Al contrario, il decreto ammette chiaramente che
il Vescovo Reding non aveva accettato Padre Gruner e forse
non lo avrebbe mai accettato, ma che in un futuro imprecisato
avrebbe potuto farlo un altro vescovo. Nel frattempo, Padre Gruner poteva
“sempre presentare” il decreto per ottenere l'incardinazione e, allo
stesso tempo, egli poteva ovviamente restare in Canada, dove il decreto
gli era stato spedito da Avellino. Un altro fatto minore, ma significativo,
emerge chiaramente dalla lettura del decreto del 1978: benché
il Vescovo Reding fosse il Vescovo di Hamilton, nell'Ontario, il decreto
era stato spedito a Padre Gruner a Montreal, nel Quebec, dove Padre
Gruner aveva avuto il permesso di recarsi. Questo fatto da solo è
sufficiente a smentire l'affermazione che Padre Gruner avrebbe avuto
il permesso di risiedere soltanto in una diocesi il cui vescovo lo avesse
già accettato.
Poiché
la Segnatura si era esentata dalla necessità di stabilire i fatti
prima di emettere un giudizio, l'ultimo decreto non riportava (tra gli
altri fatti decisivi) una lettera a Padre Gruner da parte del successore
del Vescovo Venezia, il Vescovo Pierro, datata 11 novembre 1989. Questa
lettera si riferisce al “permesso di soggiornare in Canada
che il mio predecessore, Mons. Pasquale Venezia le aveva accordato”
e minaccia di revocare il permesso a meno che Padre Gruner non trovasse
un altro vescovo; proprio quella direttiva alla quale la Congregazione
per il Clero aveva impedito, a Padre Gruner, di obbedire, servendosi
di pressioni segrete ai vescovi benevolenti per far ritrattare loro
le offerte di incardinazione.
Il “permesso
di soggiornare in Canada”, riconosciuto dal Vescovo Pierro, era evidente
anche nei sedici anni di corrispondenza e di conversazioni personali
intercorse tra Padre Gruner e il Vescovo di Avellino, nessuna delle
quali è stata menzionata nell'ultimo decreto della Segnatura.
Quindi, mentre
nel 1989 il Vescovo di Avellino si riferiva espressamente al permesso
di soggiornare in Canada per un lungo periodo di tempo, nel 1999 la
Segnatura affermava improvvisamente che il Vescovo non aveva mai dato
tale permesso. Agendo in questa maniera, la Segnatura non solo negava
l'evidenza, ma anche quanto aveva essa stessa stabilito precedentemente.
Nel suo decreto del 20 gennaio 1998, rifiutando il ricorso di Padre
Gruner contro il primo ordine di rientro ad Avellino, la Segnatura ammetteva
che Padre Gruner aveva il permesso di risiedere in Canada dal 1978,
ma affermava che il permesso era stato revocato nel novembre 1989, “rinnovato”
l'8 aprile del 1990, e infine nuovamente revocato il 18 luglio dello
stesso anno. Anche questa scoperta era falsa (era vi fu tentativo di
revocare il permesso fino al 31 gennaio 1994) eppure confermava almeno
il fatto che il permesso di risiedere in Canada non solo esisteva, ma
esisteva da più di dieci anni.
Così,
la Segnatura del 1998 disse che Padre Gruner aveva il permesso di risiedere
nel Canada dal 5 giugno 1978 fino al 15 novembre 1989, e ancora dal
8 aprile 1990 fino al 18 luglio 1990, ma la Segnatura del 1999 disse
che tali permessi non furono mai concessi. La Segnatura ha chiaramente
contradetto la propria versione ufficiale dei fatti.
Studiando attentamente
il caso ci si accorgerebbe che in questa contraddizione c'è un
elemento molto sospetto: se la Segnatura avesse semplicemente continuato
a confermare che il permesso di Padre Gruner di risiedere in Canada
era stato “revocato” nel luglio 1990, allora il suo decreto del 1999
sarebbe stato coerente con il decreto del 1998. Perché si è
spinta fino all'ultimo decreto, affermando che, innanzitutto non vi
era mai stato alcun permesso? Che cosa aveva da guadagnare la Segnatura
da una auto-contraddizione che non era nemmeno necessaria per ottenere
il risultato che desiderava? La risposta a questa domanda è
evidente soltanto per chi è a conoscenza dei recenti sviluppi
di una certa controversia avvenuta in Canada.
Nel giugno del
1990, il Vice Cancelliere dell'Arcidiocesi di Toronto, Mons. A. McCormack,
pubblicò sul bollettino dell'Arcidiocesi una “chiarificazione”
che affermava, tra le altre cose, che “lo stato di Padre Gruner è
irregolare”, frase notevolmente simile a quella usata ora dalla Segnatura,
e che nessun cattolico avrebbe dovuto fare donazioni all'apostolato.
Eppure, soltanto due mesi prima, il Vescovo di Avellino aveva spedito
a Padre Gruner, in Canada, un certificato attestante la sua buona reputazione
di sacerdote. L'accusa di McCormack di “stato irregolare” era quindi
evidentemente falsa. I sacerdoti “irregolari” non ricevono certificati
di buona reputazione da parte dei loro vescovi. La “chiarificazione”
di McCormack era circolata nella stampa laica di tutto il nord America,
scuotendo la fiducia dei donatori e provocando gravi danni all'apostolato.
Quando McCormack rifiutò di ritrattare le sue affermazioni così
clamorosamente false, i direttori dell'apostolato autorizzarono una
causa per diffamazione al fine di proteggere il buon nome dell'apostolato,
azione pienamente consentita dalla teologia morale cattolica nel caso
in cui un calunniatore rifiuti di ritrattare.
Nell'agosto
del 1999 Padre Gruner testimoniò sotto giuramento in una deposizione
nel corso del processo. Da allora, McCormack è stato ricompensato
con una promozione in Vaticano. Padre Gruner testimoniò che nel
giugno del 1990 (data della “chiarificazione” di McCormack) il suo stato
non poteva assolutamente essere “irregolare” perché aveva il
permesso di risiedere in Canada, del Vescovo Venezia, e il suo successore
gli aveva dato un certificato di buona reputazione sacerdotale nell'aprile
del 1990. Dopo la deposizione di Padre Gruner fu chiaro che McCormack
rischiava seriamente una sentenza sfavorevole per diffamazione.
Da questi fatti,
alcune conclusioni sembrano estremamente probabili: McCormack (o qualcun
altro in Vaticano), avendo letto la copia della deposizione di Padre
Gruner, aveva compreso che la sentenza gli sarebbe stata favorevole.
Quindi, per proteggere McCormack, divenuto nel frattempo un funzionario
vaticano, lo stato di Padre Gruner nel 1990, in un modo o nell'altro,
doveva essere dichiarato “irregolare” dalla Segnatura. Questo poteva
essere ottenuto decidendo che Padre Gruner non aveva mai avuto realmente
il permesso di vivere in Canada, cosicché la sua presenza in
quel paese era “irregolare” sin dall'inizio. Quindi McCormack poteva
affermare, nove anni dopo il fatto, che la sua accusa calunniosa di
“stato irregolare” nel 1990 fosse “vera”, dopo tutto, perché
il più alto tribunale ecclesiastico aveva stabilito così.
Ciò spiegherebbe
la comparsa del concetto insolito e, da un punto di vista canonico,
privo di significato di “condizione irregolare” nell'ultimo decreto
della Segnatura; il linguaggio scimmiottava la frase di McCormack, “stato
irregolare”. E spiegherebbe anche il motivo per cui il decreto recava
la data di luglio, pur non essendo stato emesso fino a settembre: se
il decreto avesse recato la data di settembre, sarebbe stato del tutto
evidente che era stato scritto per aiutare McCormack a superare la deposizione
di Padre Gruner di agosto. Quindi il decreto era retrodatato a luglio,
quando la deposizione non era ancora avvenuta.
Non si vuole
insinuare che tutti e cinque i prelati firmatari del decreto fossero
consapevoli di essere coinvolti in tale sotterfugio. È possibile
che essi abbiano firmato un decreto, preparato per loro da qualcun altro
(forse Grocholewski), senza leggerlo attentamente, in base al principio
appena enunciato dalla Segnatura, secondo cui stabilire i fatti con
precisione non ha importanza se il risultato è “giusto e legittimo”.
Avendo modificato
i fatti per eliminare il permesso di Padre Gruner del 1978 di risiedere
in Canada, a questo punto cosa avrebbe detto la Segnatura della sua
attività nell'apostolato?
Pur non negando
che il Canone 278 garantiva il diritto naturale dei sacerdoti secolari
come Padre Gruner di associarsi ad altre persone in apostolati privati,
la Segnatura ha citato il Canone 278, §3, il quale afferma che
“Gli ecclesiastici devono astenersi da fondare o unirsi ad associazioni
il cui scopo o la cui attività non può conciliarsi con
gli obblighi dovuti allo stato ecclesiastico”. Come potrebbe un apostolato
devoto a Nostra Signora di Fatima essere inconciliabile con gli obblighi
del sacerdozio? La Segnatura non ha presentato alcuna spiegazione. Al
contrario, per la prima volta nel corso dell'intero processo, la Segnatura,
in realtà, ha ammesso che l'apostolato stesso è legittimo:
“Per motivi
di chiarezza è necessario sottolineare che, in questa sede,
non ci stiamo occupando della legittimità dell'associazione
privata, ma stiamo considerando unicamente la condizione dello
stesso Reverendo Gruner”.
Se la legittimità
dell'apostolato veniva riconosciuta, se veniva riconosciuto che la Chiesa
non richiede il permesso per parteciparvi, allora come poteva l'attività
di Padre Gruner nell'apostolato non essere coerente con la stato sacerdotale?
In altre parole: come potrebbe la legittima opera apostolica di un sacerdote
costituire una “condizione irregolare”?
Su questo punto
la Segnatura si è espressa con un'ulteriore ambiguità:
“Il Concilio Vaticano Secondo insegna che i sacerdoti ... sono collaboratori
del vescovo nel servizio di Cristo ... Dal Concilio Vaticano Secondo
l'incardinazione è intesa particolarmente come l'incorporazione
in una particolare chiesa (diocesi), e il suo presbiterio (sacerdozio)
con il servizio della chiesa stessa sotto la guida del suo pastore ...”.
Ah sì, e allora? Tutto ciò era vero anche prima del Concilio,
ma era anche vero che i sacerdoti avevano il diritto naturale di impegnarsi
negli apostolati senza il permesso episcopale, e che la Segnatura non
ha neppure messo in questione la legittimità dell'apostolato
di Padre Gruner.
La Segnatura
ha evitato queste ovvie obiezioni, restando sulla posizione di un semplice
ipse dixit, secondo la quale un apostolato riconosciuto come
legittimo è, “dal Concilio Vaticano Secondo” in qualche modo
incoerente con l'incardinazione. Eppure era il Papa, e non la Segnatura,
ad avere l'autorità di interpretare e mettere in atto il presunto
insegnamento sull'incardinazione del Vaticano Secondo. Il Papa aveva
esercitato questa autorità promulgando il Canone 278, che garantisce
il diritto dei sacerdoti secolari di fondare e unirsi ad associazioni
private di fedeli, tanto più ad associazioni riconosciute legittime!
Come se ciò
non bastasse a rafforzare la posizione di Padre Gruner, tre vescovi
diversi si erano offerti di incardinare il Padre accordandogli il permesso
di continuare il suo lavoro in Canada, proprio perché ritenevano
che fosse utile per le loro particolari chiese. In effetti, Padre Gruner
era già utile alla “particolare chiesa” di Hyderabad, poiché
stava costruendo un orfanatrofio e nutrendo gli orfani con le risorse
dell'apostolato, e guidava i pellegrinaggi Mariani che richiamavano
decine di migliaia di indù, potenzialmente soggetti a conversione,
attratti dalla devozione alla Vergine Maria e incoraggiati dalla statua
della Vergine Pellegrina dell'apostolato benedetta dal Papa. Queste
sono state solo alcune delle ragioni che avevano indotto l'Arcivescovo
Arulappa a emettere un decreto di incardinazione per Padre Gruner in
modo da continuare ciò che lo stesso Arcivescovo aveva chiamato
“opera di Dio”. Lo stesso Arcivescovo era stato il primo firmatario
della Lettera Aperta al Santo Padre, una protesta contro i maltrattamenti
subiti da Padre Gruner. È evidente che l'Arcivescovo Arulappa
aveva riconosciuto in Padre Gruner proprio il genere di “collaboratore”
necessario alla sua diocesi, in conformità con “l'insegnamento
del Vaticano Secondo” sull'incardinazione.
Se almeno tre
vescovi consideravano l'apostolato coerente con gli obblighi sacerdotali
di Padre Gruner, su quale base la Segnatura poteva affermare il contrario?
Eppure ecco un'altra risposta ambigua: “Tralasciando la questione per
cui un vescovo in India o in Brasile poteva accordare a un sacerdote
l'incardinazione nella sua diocesi per poi permettergli di risiedere
in Canada ed essere attivo in un apostolato privato”, tralasciando,
cioè, proprio il punto cruciale della questione! “È chiaro
che, da un punto di vista ipotetico, questo non avrebbe modificato in
alcun modo la condizione del Reverendo Gruner”. E perché? Se
la Segnatura non metteva in dubbio la legittimità dell'apostolato;
se l'apostolato stava già compiendo le principali opere materiali
e spirituali dell'Arcidiocesi di Hyderabad; se l'Arcivescovo di Hyderabad
considerava questa “opera di Dio”; se tutto ciò era vero, allora
perché l'incardinazione a Hyderabad non avrebbe modificato la
presunta “condizione irregolare” di Padre Gruner?
Questi fatti
non hanno impressionato la Segnatura. Evidentemente i membri del tribunale
avevano concluso, avendo unicamente Dio davanti agli occhi, che la costruzione
di orfanatrofi e il nutrimento degli orfani in una diocesi del Terzo
Mondo, messa a dura prova dalla povertà, non costituiva un servizio
per la chiesa locale. No, era tutto molto “irregolare”. Come la Segnatura
avrebbe affermato, Padre Gruner aveva lavori molto più importanti
da compiere nella Diocesi di Avellino: per esempio tacere sul Messaggio
di Fatima e, naturalmente, porre rimedio alla sua “condizione irregolare”
restando ad Avellino per il resto della sua vita senza fare nulla. Gli
orfani si sarebbero trovati un altro benefattore.
Nel corso del
dibattito sullo stato di Padre Gruner, la Segnatura aveva completamente
ignorato una norma essenziale dell'interpretazione canonica, espressa
di recente nel Canone 17 del Codice del 1983: favorabilia amplianda,
odios restrigenda, diritti e privilegi sono interpretati in maniera
ampia, mentre le restrizioni sui diritti ei privilegi sono strettamente
interpretati. In altre parole, si suppone che la legge canonica sia
a favore di una giusta libertà e contro un'eccessiva limitazione
della libertà. Nel processo di Padre Gruner, invece, la Segnatura
aveva dato l'interpretazione più limitativa possibile alla libertà
di Padre Gruner di impegnarsi in un apostolato secondo il Canone 278
§1, e l'interpretazione più generica della frase restrittiva
“non può conciliarsi con gli obblighi dello stato ecclesiastico”
del Canone 278 §2. Cioè, la Segnatura aveva rivoltato la
legge, assumendo una posizione limitativa sui diritti e una visione
generica delle restrizioni del Codice.
La Segnatura
ha mantenuto la stessa visione capovolta della legge rivolgendosi al
problema relativo all'inaudito ordine dato dalla Congregazione al Vescovo
di Avellino per fargli negare l'escardinazione a Padre Gruner, in modo
che la sua incardinazione nell'Arcidiocesi di Hyderabad potesse essere
bloccata.
Il Canone 270
afferma che:
L'escardinazione
può essere legalmente accordata unicamente per una giusta causa,
quale il vantaggio della Chiesa o il benessere dell'ecclesiastico.
Essa non può comunque essere rifiutata, a meno che non
sussistano gravi ragioni ...
Questo canone
afferma che quando un sacerdote viene incardinato in una particolare
diocesi, non diventa un impiegato del suo vescovo sotto contratto a
vita, ma invece ha il diritto di trasferirsi in un'altra diocesi, dove
il suo talento e il particolare carisma sacerdotale verrebbero impiegati
in modo migliore, non soltanto per il bene della Chiesa, ma anche per
il suo bene personale. In breve, i sacerdoti non sono degli schiavi,
ma degli esseri umani come chiunque altro. Questo è il motivo
per cui il canone 270 stabilisce che a un sacerdote non possa venire
rifiutata l'escardinazione a un'altra diocesi senza “gravi ragioni”.
Quali sarebbero
state le “gravi ragioni” per negare a Padre Gruner l'escardinazione
da Avellino, dove egli non era in grado di parlare il dialetto e dove
non gli era mai stata affidata una missione ecclesiastica? L'unica ragione
addotta dalla Segnatura era la “condizione irregolare” di Padre Gruner.
Ma la “condizione irregolare” non era altro che l'impegno proprio in
quell'apostolato che l'Arcivescovo di Hyderabad (tacendo degli altri
due vescovi) era lieto di patrocinare. Era stato soltanto l'intervento
della Congregazione, e non una “grave ragione” a determinare l'impedimento.
La Segnatura non ha mai negato l'ammissione fatta a Padre Gruner dal
Vescovo di Avellino che egli stesso non aveva alcun motivo di rifiutare
l'escardinazione.
In breve, non
vi era alcuna grave ragione per negare l'escardinazione. In effetti,
non vi era una ragione di alcun tipo, ma solo decisione della Congregazione
e della Segnatura che Padre Gruner avrebbe dovuto essere confinato per
sempre nella Diocesi di Avellino.
Ma questo travisamento
sarebbe diventato sempre più grave. La Segnatura ancora doveva
dedicarsi all'argomento della deliberata ingerenza della Congregazione
nelle offerte di incardinazione da parte di ben tre vescovi, come pure
nella richiesta di escardinazione da Avellino.
Finora, durante
il processo, la Congregazione per il Clero e la Segnatura hanno sostenuto
che la Congregazione stava semplicemente suggerendo ai vescovi
cosa fare, e stava semplicemente sostenendo i decreti del Vescovo di
Avellino contro Padre Gruner. Nell'ultimo decreto, comunque, la Segnatura
aveva infine abbandonato questo pretesto. Adesso asseriva che, fin dal
principio, la Congregazione aveva agito direttamente contro Padre Gruner
“in nome del Supremo Pontefice con potere vicario esecutivo
ordinario ... come superiore gerarchico dei vescovi”. Ciò
potrebbe spiegare perché il Promotore di Giustizia aveva svelato
l'esistenza di numerosi interventi scritti e orali della Congregazione
contro Padre Gruner, con i vescovi di Anapolis, di Simla-Changidarh
e di Hyderabad. Questi interventi non dovevano venire più nascosti,
perché secondo la nuova teoria del processo essi erano soltanto
normali esercizi dell'autorità vicaria papale della Congregazione
come “superiore gerarchico” di tutti i vescovi cattolici del mondo.
Il problema
di questa sbalorditiva affermazione è che la Congregazione stessa
non l'ha mai menzionata. Tutti i suoi precedenti decreti erano interamente
nei termini di puro sostegno ai decreti del Vescovo di Avellino. In
effetti, la Congregazione ha passato sotto silenzio le obiezioni di
Padre Gruner all'ingerenza nella sua escardinazione e incardinazione,
non affermando mai di avere il diritto di interferire in nome del Papa.
A ciò
la Segnatura replicava che, nel luglio 1989, la Congregazione aveva
davvero affermato apertamente la sua presunta autorità di vicario
papale, quando il Cardinale Innocenti (allora Prefetto della Congregazione
per il Clero) emise la lettera che ordinava a Padre Gruner di fare ritorno
alla Diocesi di Avellino dal 30 settembre 1989, qualora egli non avesse
trovato un altro vescovo. Ma la Segnatura non menzionava il fatto che
Padre Gruner era immediatamente ricorso contro quest'ordine, sia presso
la Congregazione che presso il Papa stesso, con la motivazione di essere
chiaramente estraneo all'autorità della Congregazione, poiché
il Vescovo di Avellino non aveva mai dato tale ordine e la Congregazione
non aveva il diritto di intervenire nella sua diocesi. La Segnatura
non diceva, inoltre, che dopo l'appello di Padre Gruner alla Congregazione
e al Papa, né Innocenti né la stessa Congregazione avevano
più menzionato l'ordine del 1989, né c'è un solo
riferimento a esso nei successivi decreti e dichiarazioni della Congregazione
contro Padre Gruner nei dieci anni che seguirono. Il silenzio della
Congregazione è molto eloquente.
A questo, la
Segnatura poteva replicare soltanto che “l'argomento del silenzio non
prova nulla”. Al contrario, esso prova tutto. Perché se l'intervento
del Cardinale Innocenti del 1989 fosse stato un legittimo esercizio
della presunta autorità della Congregazione di vicario papale,
la Congregazione avrebbe certamente fatto affidamento su di esso nel
dichiarare “la disobbedienza” Padre Gruner alla “autorità ecclesiastica”,
cioè alla autorità “vicaria” del Papa stesso! Ma la Congregazione,
fino a oggi, non ha detto nulla del decreto del 21 agosto 1989. Né
ha mai risposto al ricorso del 1989 di Padre Gruner contro il decreto.
Poiché la Congregazione aveva ricevuto il ricorso, i dieci anni
di silenzio potevano significare una cosa sola: che la Congregazione
lo sapeva, aveva agito al di fuori della sua autorità, e che
Padre Gruner aveva avuto ragione ad affermare l'illegalita del'azione
della Congregazione.
Il completo
abbandono da parte della Congregazione dell'intervento del 1989, dimostrava
(più di qualsiasi argomento) che la Congregazione sapeva di non
essere il “superiore gerarchico” del Vescovo di Avellino (o, quanto
a questo, di qualsiasi altro vescovo) e non aveva alcun diritto di dare
ordini a Padre Gruner senza l'approvazione del vescovo. Questo è
l'esatto motivo per cui, nella successiva lettera del 28 ottobre 1989,
il Cardinale Agustoni (con il Cardinale Innocenti come cofirmatario),
sollecitava il Vescovo di Avellino a richiamare Padre Gruner
nella sua diocesi, fingendo che fosse un'idea del Vescovo. Nel frattempo,
essendo stato costretto a ritrattare, in seguito al ricorso di Padre
Gruner al Papa, il Cardinale Innocenti faceva sapere che il nome di
Padre Gruner non era mai stato menzionato in sua presenza: non proprio
il tipo di comportamento che ci si aspetta da un uomo che pensa di agire
con l'autorità papale.
Non occorre
una profonda conoscenza dell'insegnamento cattolico per riconoscere
che la visione della Segnatura dell'autorità della Congregazione
potrebbe causare la distruzione della divina costituzione della Chiesa.
Come il Concilio Vaticano Primo ha solennemente chiarito, la supremazia
di Pietro non toglie in alcun modo “quel potere di giurisdizione
episcopale ordinaria e diretta con cui i vescovi, che ‘sono stati
posti dallo Spirito Santo’, subentrano in luogo degli Apostoli
come veri pastori, nutrendo e guidando i greggi di individui
che sono stati assegnati loro”... Come il Concilio ha inoltre dichiarato,
la sovranità locale dei vescovi “è sostenuta, confermata
e difesa dal pastore universale...” E che ne è di Pastor
bonus, la costituzione apostolica di Giovanni Paolo II che definisce
l'autorità della Congregazione per il Clero, e afferma che la
Congregazione è stata costituita “senza pregiudizio
per il diritto dei vescovi ...”?
Anche se il
Papa può (e, certamente, deve) delegare alcune funzioni alle
congregazioni che formano la Curia Romana al fine di governare una Chiesa
così vasta, persino lui deve respettare la “giurisdizione episcopale
ordinaria e diretta” dei vescovi locali in quanto successori degli Apostoli,
come il Concilio Vaticano Primo insegna solennemente. Con quale diritto,
allora, la Congregazione per il Clero può imporre al Vescovo
di Avellino chi deve escardinare, o all'Arcivescovo di Hyderabad chi
deve incardinare? E soprattutto dal momento che non vi era
ragione per un intervento della Congregazione se non i “preoccupati
segnali” dal Segretario di Stato vaticano?
Nel momento
in cui ha ricevuto gli ordini di sacerdote, Padre Gruner ha promesso
obbedienza al suo vescovo, non alla Congregazione per il Clero. Eppure
adesso la Segnatura ha effettivamente dichiarato che la Congregazione
agisce come un super vescovo o un papa minore, esercitando la originale
giurisdizione papale su tutti i sacerdoti del mondo,
anche se essi (i sacerdoti) non hanno fatto ricorso legale ad essa
(la Congregazione). E ciò perché, secondo la recente
teoria della Segnatura, la Congregazione ha il diritto di “ordinare”
nel 1989 il ritorno ad Avellino di Padre Gruner, anche se il Vescovo
di Avellino non aveva mai dato tale ordine.
Se la Congregazione
per il Clero potesse emettere ordini diretti ai sacerdoti su questioni
quali il luogo di residenza e quali apostolati è consentito loro
dirigere, e i sacerdoti non avessero scelta se non obbedire a questi
ordini, cosa rimarrebbe del potere ordinario della giurisdizione episcopale
sulle diocesi? È ovvio che esso diverrebbe una mera formalità.
I vescovi di ciascuna diocesi sarebbero dei semplici sorveglianti dei
rispettivi territori, i cui giudizi potrebbero essere annullati dalla
Congregazione ogni volta che essa lo ritenga opportuno.
La Segnatura
ha sostenuto che la sua ampia interpretazione del potere della Congregazione
“non significa che i vescovi siano semplici rappresentanti della Congregazione
o che la Congregazione possa agire in maniera arbitraria”. Dal momento
che la Segnatura aveva riconosciuto che la Congregazione non poteva
agire in maniera arbitraria, come poteva la Segnatura approvare la seguente
serie di azioni: (1) ordinare a un sacerdote di trovare un altro vescovo
per incardinarlo, quindi (2) ordinare a ogni vescovo interessato di
non incardinare il sacerdote, e poi (3) ordinare al vescovo originario
di non ex cardinare il sacerdote, e (4) dichiarare che il sacerdote
“disubbidisce” perché “non è riuscito” a trovare un altro
vescovo. La presunta “autorità vicaria papale” della Congregazione
comportava anche il diritto di impegnarsi in tali manovre palesemente
tiranniche? Se tali azioni non sono arbitrarie, allora cosa sono?
Sembrerebbe,
perciò, che persino la divina costituzione della Chiesa sia stata
messa a punto per consentire l'eliminazione di Padre Nicholas Gruner.
Naturalmente, la Segnatura ha concluso che la Congregazione “ha effettuato
in modo corretto l'incarico commissionatogli dal Supremo Pontefice”
quando esso impiegava interventi segreti, scagliava accuse false e tiranneggiava
vescovi al fine di impedire l'incardinazione di Padre Gruner in qualsiasi
diocesi al mondo che non fosse quella di Avellino. E perché era
necessario questo turbine di attività universale per impedire
l'incardinazione di un sacerdote, evento altrimenti consueto? Perché
i vescovi non avrebbero acconsentito a confermare “la sua [di Padre
Gruner] condizione irregolare de facto”. In una Chiesa sconvolta
da crisi e scandali in cosi tante diocesi del mondo, una cosa che i
vescovi non potevano permettersi di fare era confermare la
“sua condizione irregolare de facto”. La Congregazione, in
questa emergenza, doveva semplicemente agire! In nome del Papa, naturalmente.
La frase “condizione
irregolare de facto” era ancora un'altra novità che
sembrava essere stata coniata appositamente per il processo di Padre
Gruner. In giurisprudenza vi è una distinzione tra materia de
facto e materia de jure. La materia de facto
sono gli argomenti concreti; la materia de jure sono la materia
di legge. La violazione della legge è materia de jure,
non de facto. Per esempio, non si può essere un guidatore
a velocità eccessiva de facto. O si viola il limite
di velocità o no. Perciò affermare che Padre Gruner era
colpevole solamente di una “condizione irregolare de facto”
equivale ad ammettere che egli non ha realmente violato la legge della
Chiesa, e, invero, secondo la legge della chiesa la sua posizone non
era irregolare. L'accusa non ha più senso di un mandato di comparizione
per aver infranto de facto il limite di velocità.
In breve, la
Congregazione per il Clero ha passato dieci anni, nel corso dei quali
si sono succeduti tre Cardinali, a impegnarsi e a sostenere interventi
assolutamente senza precedenti, per occuparsi di un sacerdote la cui
situazione non era, innanzitutto, illegale, al fine di fermare un apostolato
la cui legittimità non è neppure stata negata. Questo
dovrebbe essere classificato come uno dei maggiori enigmi negli annali
del diritto canonico. O piuttosto, non era affatto un enigma: l'apostolato
costituiva, naturalmente, il nocciolo del problema, ma la Segnatura
non l'avrebbe mai ammesso. Né la Congregazione. Perché
come si poteva ammettere che tutti questi stratagemmi fattuali e legali
erano finalizzati a distruggere la diffusione del Messaggio di Fatima
intervenendo sull'unico sacerdote che lo stava realmente facendo su
base mondiale? Questa ammissione avrebbe dischiuso la porta a un'udienza
sul vero significato del caso: il contrasto di fondo tra il Messaggio
di Fatima e gli attuali progetti della burocrazia vaticana, che discendono
direttamente dall'accordo Vaticano-Mosca e dall'intera “apertura al
mondo” postconciliare, impresa il cui fallimento sarebbe a dir poco
catastrofico.
Non rimaneva
più nulla da fare. C'era il fatto che Padre Gruner non era un
cittadino italiano. Come ci si poteva aspettare che egli prendesse la
residenza in Italia dopo un'assenza di più di vent'anni? L'ordine
di rientro del vescovo era legalmente impossibile da rispettare. Gli
stranieri clandestini vengono espulsi dall'Italia esattamente come avviene
in Canada o negli Stati Uniti.
Senza scoraggiarsi
di fronte alla realtà della legge, la Segnatura ha osservato
semplicemente che molti sacerdoti stranieri vivono e lavorano in Italia,
senza menzionare che questi sacerdoti hanno un regolare permesso di
soggiorno e non possono essere espulsi. Dal 1994 il Vescovo di Avellino
non ha fatto nulla per ottenere un permesso di soggiorno per Padre Gruner,
per il quale sarebbero state necessarie delle garanzie scritte dal vescovo
e inviate al consolato italiano in Canada, per il sostegno economico
e la copertura medica di Padre Gruner. Agendo con la coercizione della
Congregazione, il vescovo ha semplicemente emesso gli ordini di ritorno
senza curarsi affatto delle questioni legali che ciò avrebbe
implicato.
Ma se la Segnatura
non manifestava alcun interesse per il permesso di soggiorno di Padre
Gruner, il suo precedente decreto del 1997 citava presunte difficoltà
con la legge sull'immigrazione indiana come valida ragione per negare
l'incardinazione nella Diocesi di Hyderabad. Quindi, per quanto riguardava
l'incardinazione di Padre Gruner a Hyderabad, le leggi sull'immigrazione
erano il principale impedimento, ma per quanto riguardava l'incardinazione
ad Avellino (dopo un'assenza di più di vent'anni), le leggi sull'immigrazione
non erano affatto un problema. Nel tentativo di raggiungere il risultato
prestabilito, la Segnatura si è contraddetta di nuovo.
Ma restava il
fatto che senza le garanzie del Vescovo di Avellino di sostegno economico
e di copertura sanitaria, Padre Gruner non poteva ottenere il visto
necessario per un ritorno definitivo in Italia. Eppure, ed è
incredibile, la Segnatura ha dichiarato nello stesso decreto che Padre
Gruner non aveva diritto proprio a questo: “Le condizioni secondo le
quali Padre Gruner avrebbe meritato un compenso per il suo ministero
pastorale o assistenza sociale in caso di infermità o di vecchiaia,
non si sono verificate”. Quindi, secondo la Segnatura, Padre Gruner
avrebbe dovuto fare immediatamente ritorno in Italia senza permesso
di soggiorno, senza stipendio, senza copertura sanitaria e senza una
pensione per la vecchiaia. A quanto pare Padre Gruner, a un'età
di quasi sessanta anni, avrebbe dovuto passare circa cinque anni nella
Diocesi di Avellino come straniero clandestino ospitato dal vescovo
(un periodo abbastanza lungo per assicurare la totale distruzione dell'apostolato,
senza parlare dello stato personale di Padre Gruner), dopo di che non
aveva importanza che egli venisse arrestato dalla polizia italiana e
rimpatriato in Canada in una condizione di indigenza.
La Segnatura,
infine, rivolse l'attenzione all'obiezione di Padre Gruner secondo la
quale egli non aveva mai ottenuto un'udienza davanti a un tribunale
imparziale, perché gli stessi membri della Congregazione che
stavano bloccando la sua escardinazione a un'altra diocesi, agivano
in qualità di giudici nel suo ricorso contro il rifiuto di escardinazione.
Portando ancora una volta la questione su un terreno diverso, la Segnatura
annunciò che Padre Gruner non aveva diritto a un giudice imparziale
nella Congregazione perché la Congregazione non è
un tribunale. Essa era, invece, il “superiore gerarchico” di tutti
i vescovi e i sacerdoti della Chiesa cattolica.
Ma la Congregazione
stessa non aveva mai negato di agire come un tribunale nel processo
di Padre Gruner, né aveva affermato di agire in qualità
di suo superiore gerarchico. Aveva dichiarato, invece, che il diritto
a un giudice imparziale nelle “procedure amministrative” della Congregazione,
non era “previsto per legge”, e la Segnatura aveva confermato questa
posizione in uno dei suoi precedenti decreti. La Segnatura si era contraddetta
ancora una volta.
Per concludere
questo punto, la Segnatura dichiarava che, in qualsiasi caso, Padre
Gruner aveva ottenuto un'udienza davanti a un tribunale imparziale,
non altri che la Segnatura Apostolica! Ma la Segnatura non aveva ancora
accordato un'udienza a Padre Gruner, avendo deciso in ogni frangente
nel corso dei procedimenti, che il caso di Padre Gruner non meritava
discussione, era “evidentemente privo di qualsiasi fondamento”.
L'ultimo decreto
della Segnatura ha chiarito come per Padre Gruner una “condizione irregolare”
significava qualsiasi condizione nella quale egli fosse in grado di
impegnarsi nel suo apostolato, mentre una “condizione” regolare significava
soltanto una cosa: il confino permanente ad Avellino come indigente
virtuale e schiavo del vescovo, senza alcuna prospettiva di escardinazione
per un'altra diocesi. E questa visione assurdamente restrittiva di incardinazione
è stata presentata in tutta serietà come null'altro che
l'insegnamento del Vaticano Secondo, il Concilio più liberale
della storia della Chiesa!
È evidente
come il decreto finale contro Padre Gruner dimostri la vergognosa ingiustizia
dell'intero procedimento a suo carico:
1. Mentre la
legge della Chiesa afferma che i sacerdoti possono abitare fuori dalle
loro diocesi se ne hanno anche solo il presunto permesso, Padre Gruner
non poteva farlo pur godendo del permesso scritto confermato
durante 16 anni da tre successivi vescovi di Avellino.
2. Anche se
la legge della Chiesa (come la legge naturale) stabilisce che i sacerdoti
possono impegnarsi in apostolati privati senza l'approvazione del vescovo,
Padre Gruner non poteva farlo neppure con l'approvazione episcopale
(non meno di tre vescovi), nonostante l'ammissione della legittimità
del suo apostolato, nonostante questo sostenesse gli orfani, e fosse
considerato opera di Dio da un Arcivescovo con una reputazione più
che ventennale.
3. Mentre l'escardinazione
può essere negata soltanto per una grave ragione, l'escardinazione
di Padre Gruner è stata negata senza ragione alcuna,
non fosse altro che per un'accusa di “condizione irregolare”, cioè
una condizione che il Codice di Diritto Canonico non solo non proibisce,
ma permette in modo chiaro.
4. Nonostante
la legge italiana sull'immigrazione proibisca a Padre Gruner il soggiorno
permanente in Italia, Padre Gruner deve comunque farvi ritorno dopo
un'assenza di vent'anni, senza un regolare permesso, senza stipendio,
senza assistenza medica, senza pensione per la vecchiaia. Questo è
quanto ci si aspetta da lui, anche se, secondo il Codice di Diritto
Canonico (Can. 22), la Chiesa accetta di essere vincolata dalla legge
italiana sull'immigrazione, e anche se Padre Gruner potrebbe essere
arrestato e imprigionato come straniero clandestino sul suolo italiano.
5. Mentre si
afferma che Padre Gruner ha ottenuto un'udienza “imparziale” alla Segnatura,
Grocholewski ha rifiutato di acconsentire che il caso venisse discusso
dai giudici di quello stesso tribunale.
Per Padre Gruner
soltanto, il Vaticano Secondo e il Codice di Diritto Canonico hanno
creato una camicia di forza che non viene fatta indossare a nessun altro
ecclesiastico della Chiesa cattolica. Nel frattempo, i sacerdoti che
hanno davvero bisogno di una camicia di forza vagano per la Chiesa senza
controllo, domandando, e ottenendo, libertà per qualunque tipo
di impresa privata, molte delle quali apertamente ostili all'insegnamento
della Chiesa sulla fede e sulla morale. I cattolici più accorti
ben conoscono il caso di sacerdoti (e suore) dissidenti e giramondo,
ai quali si consente di infliggere danni incalcolabili alla Chiesa per
anni e persino per decenni, senza che nei loro confronti si intraprenda,
da parte del Vaticano, la minima azione disciplinaria : i Boff, i Kung,
i Fox e i Curran della Chiesa postconciliare hanno avuto a disposizione
il mondo intero, compresi i mass media, per diffondere il loro veleno.
Nessuno di loro è mai stato minacciato di sospensione dal sacerdozio,
punizione che, invece, sta per essere imposta a un sacerdote canadese
la cui unica offesa è stata quella di guidare, in modo troppo
efficace per il Segretario di Stato vaticano, un legittimo apostolato
di Fatima.
Nell'estate
del 1999, momento della preparazione del decreto finale contro Padre
Gruner, il presunto “scioglimento” del caso di Padre Robert Nugent e
Suor Jeannine Gramick fornisce un ottimo esempio dell'odioso criterio
di due pesi e due misure che vige nel caso di Padre Gruner.
Dal 1977 Nugent
e Gramick hanno viaggiato per il mondo sotto gli auspici del loro cosiddetto
“apostolato”, “New Ways Ministry”, in aperta contraddizione con l'insegnamento
della Chiesa sulla natura essenzialmente malata della condizione omosessuale.
Ci vollero sette anni prima che la Congregazione per gli Istituti
di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica ordinassero
a Nugent e a Gramick di interrompere i rapporti con questo “apostolato”,
dopo di che essi si limitarono a dare le dimissioni da dirigenti, ma
continuarono a partecipare all'organizzazione in aperta sfida all'ordine
del Vaticano. Passarono altri quattro anni prima che il Vaticano
nominasse una commissione per “studiare” l'insegnamento di Nugent e
Gramick. Dopo altri sei anni la commissione giunse alla “conclusione”
del 1994 che il “ministero” di Nugent e Gramick, mentre rivelava “aspetti
positivi”, aveva “serie deficienze” che erano “incompatibili con la
pienezza della moralità cristiana”. In altre parole, Gramick
e Nugent stavano diffondendo nella Chiesa cattolica un insegnamento
immorale.
Avendo ricevuto
le conclusioni della Commissione vaticana, la Congregazione per gli
Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica
“raccomandò” misure disciplinarie, compresa “qualche sorta di
notifica”, dopo diciassette anni di disobbedienza dicharata
in conflitto con la dottrina della Chiesa.
Allora la Congregazione
scoprì, con sua grande sorpresa, che i falsi insegnamenti di
Nugent e Gramick riguardavano materie dottrinali che dovevano essere
prese in esame dalla Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF).
Essa affidò immediatamente l'intera questione al CDF, non essendo
riuscita a imporre a Nugent e Gramick alcuna punizione.
Nel 1996, dopo
diciannove anni di diffusione di errori nella Chiesa, il CDF
chiese a Gramick e Nugent di rispondere ad alcune domande sulle loro
opinioni erronee, e di confermare l'insegnamento cattolico. Il CDF ritenne
le loro risposte “non sufficientemente chiare”, e a questo punto venne
aperta (aperta!) un'indagine dottrinale su queste due persone, dopo
soli diciannove anni di proteste contro di loro.
Ci volle un
altro anno prima che il CDF annunciasse ciò che era noto fin
dall'inizio, che gli insegnamenti di Nugent e Gramick erano “erronei
e pericolosi”. Invece di imporre una punizione, comunque, il CDF chiese
a entrambi di dare una risposta alle conclusioni del CDF.
Passò
un altro anno prima che il CDF ricevesse le risposte di Gramick e Nugent,
che vennero considerate “inaccettabili”. Ma ancora non si procedette
ad alcuna punizione. Invece nel 1998, dopo ventun'anni di falso
insegnamento e di disobbedienza, venne chiesto a Nugent e Gramick
di formulare dichiarazioni che esprimessero la loro intesa
con l'insegnamento cattolico! Essi le spedirono, ma nessuna di queste
dichiarazioni era accettabile.
Infine, il 14
luglio 1999, ventidue anni dopo l'inizio del dissenso di Nugent
e Gramick dall'insegnamento della Chiesa, il CDF annunciò che
la loro falsa dottrina aveva provocato “confusione tra i cattolici e
gravi danni alla comunità della Chiesa”. E quale fu la punizione
per i ventidue anni di confusione e danni che avevano provocato alle
anime? Per loro non vi fu la sospensione o la riduzione allo stato laico,
ma semplicemente un ordine per cui essi avrebbero essato di somministrare
agli omosessuali o di avere incarichi nei rispettivi istituti religiosi!
Non venne ordinato loro di interrompere la diffusione dei loro errori
contro la Fede, che erano stati pubblicati in due libri, e nemmeno di
ritrattare i loro errori. E questo è tutto ciò che il
Vaticano ha voluto fare per porre rimedio a quasi un quarto di secolo
di gravi danni alla Chiesa.
Il confronto
con il caso di Padre Gruner è, a dir poco, nauseante. A differenza
di Padre Gruner, Gramick e Nugent non sono mai stati minacciati di sospensione
o di riduzione allo stato laico. A differenza di Padre Gruner, Gramick
e Nugent non hanno subìto alcuna ingerenza nei loro diritti canonici
essenziali in base alla teoria che la Congregazione pertinente stava
agendo in vece del Papa con diretta autorità sui loro diretti
superiori. A differenza di Padre Gruner, Gramick e Nugent non hanno
subito ingerenze segrete, lettere segrete o “decisioni” segrete; a essi
è stato notificato ogni passaggio nei procedimenti e gli è
stata data la possibilità di rispondere. In tutta la vicenda
di Nugent e Gramick emerge l'ossequiosa deferenza per i loro diritti.
Dopo ventidue anni di disobbedienza sfacciata e di insegnamento eterodosso,
essi hanno subìto punizioni minime e sono rimasti, rispettivamente,
un sacerdote e una suora di buona reputazione, liberi di continuare
a minare l'insegnamento morale cattolico sul grave disordine della condizione
omosessuale, con danno inaudito per la fede e la morale dei cattolici,
in particolare per quella dei giovani.
Eppure Padre
Gruner, un sacerdote ortodosso e moralmente integro, è stato
sbrigativamente dichiarato “disobbediente” e soggetto alla sospensione
dal sacro sacerdozio, senza che sia mai stata dimostrata la violazione
di una qualsiasi legge della Chiesa, e ancor meno di un insegnamento
morale essenziale. Come il Cardinale Agustoni ha affermato nella sua
lettera al Vescovo di Avellino nel 1989, Padre Gruner potrebbe essere
costretto ad abbandonare lo stato sacerdotale e ridotto allo stato laico
se non acconsentisse a tacere. Costretto ad abbandonare lo
stato sacerdotale per aver predicato il Messaggio di Fatima, mentre
eretici dichiarati ricevono una tiratina d'orecchi dopo decenni di girotondo
con il Vaticano.
La conclusione
era inevitabile: vi sono due criteri per amministrare la giustizia nella
Chiesa postconciliare. Il primo criterio è per coloro che predicano
l'eresia e violano la legge della Chiesa. A costoro è concesso
qualsiasi diritto procedurale disponibile e viene imposta la più
lieve delle punizioni, se davvero si può parlare di punizioni.
Il secondo criterio vige per coloro che incorrono nell'ira di alcuni
funzionari vaticani per promuovere con successo alcuni elementi del
cattolicesimo tradizionale. Questi vengono privati di un vero processo
e sono soggetti a un'interpretazione della legge assurdamente rigida
e ingiusta.
Il risultato
finale è un paradosso intollerabile nella Chiesa postconciliare:
coloro che violano la legge ricevono i benefici della legge, mentre
coloro che obbediscono alla legge vengono privati dei suoi benefici.
E quindi il
trionfo degli oppositori di Padre Gruner del Segretariato di Stato vaticano
sembrerebbe completo. Cinque membri della Segnatura Apostolica hanno
firmato un “decreto definitivo” che contraddice non solo la legge e
i fatti, ma anche le precedenti dichiarazioni della Segnatura stessa.
Non importa che questo decreto decisivo abbia cambiato le regole del
gioco e spostato il terreno ad argomentazioni totalmente nuove, alle
quali Padre Gruner non ha avuto la possibilità di controbattere.
Benché i procedimenti siano stati una mascherata, il risultato
prestabilito era stato finalmente ottenuto. Ora si trattava soltanto
di annunciare al mondo che Padre Gruner era stato “sospeso” per la sua
“disobbedienza”.
Ma, dopo tutto,
non sarebbe stato così semplice. Perché vi era ancora
un'altra sorpresa in serbo per i carnefici canonici di Padre Gruner,
un altro dono, forse, di Nostra Signora di Fatima, giunto, ancora una
volta, dall'Arcidiocesi di Hyderabad.
Circa quattro
mesi prima della data del decreto decisivo della Segnatura, l'Arcivescovo
Arulappa aveva spedito a Padre Gruner il proprio decreto sulla questione
dell'incardinazione di Padre Gruner a Hyderabad. Il decreto dell'Arcivescovo
era una reazione esplicita alla dichiarazione arbitraria della Congregazione
secondo la quale l'incardinazione di Padre Gruner a Hyderabadad nel
1995 era “inesistente”:
“Avendo riesaminato
i documenti di Padre Nicholas Gruner, compresa la lettera proveniente
dalla Diocesi di Avellino, datata 4 agosto 1989, sono lieto di affermare
che il decreto del 4 novembre 1995 per l'incardinazione di Padre Gruner
nella diocesi di Hyderabad è valido ed effettivo, e che egli,
a partire da quella data, è indiscutibilmente incardinato come
sacerdote dell'Arcidiocesi di Hyderabad ... Con il dovuto discernimento,
sono convinto di agire in maniera corretta, benché sia stato
parzialmente fuorviato da persone influenti. Sento con decisione
che il buon lavoro che egli sta compiendo, diffondendo la devozione
all'Immacolato Cuore di Maria, non dovrebbe essere ostacolato, soprattutto
a causa di pressione canoniche o giurdiche indebite. Possa
Gesù Cristo essere Lodato!”.
L'Arcivescovo
ha assunto una posizione contro la corruzione della giustizia nella
Chiesa, dando ancora una conferma obiettiva della realtà della
persecuzione di Padre Gruner.
Il decreto dell'Arcivescovo
è stato inviato al Vescovo di Avellino nell'agosto del 1999,
e il vescovo non ha risposto. La Congregazione eserciterebbe il suo
diritto recentemente acquisito di “vicaria” dell'autorità papale,
emettendo un ordine “papale” che annulla un decreto dell'Arcivescovo?
O ammetterebbe di non avere alcuna autorità e rimarrebbe in silenzio,
come fece dopo l'intervento del 1989? Se è così, come
si potrebbe affermare che Padre Gruner è stato “sospeso” per
“disobbedienza” al Vescovo di Avellino, quando un Arcivescovo in India
ha decretato che Padre Gruner è un sacerdote della sua
Arcidiocesi, e non della Diocesi di Avellino?
La Congregazione
e la Segnatura, con i loro primi inauditi decreti contro Padre Gruner
del 1994 e del 1995, hanno dato inizio a una parodia. Ora la parodia
ha assunto dimensioni che entrambe non avevano previsto, quando cominciarono
i loro interventi sulla legittima giurisdizione dei vescovi.
Per anni Padre
Gruner è stato vittima di una legge scritta per soltanto un solo
uomo. L'Arcivescovo di Hyderabad ha riconosciuto la verità divina
secondo cui una legge per un solo uomo non è affatto una legge,
ma un atto illegale. Poiché dopo il Concilio Vaticano Secondo,
la Chiesa è stata infestata nelle sue alte e basse sfere, dall'illegalità
e dallo scandalo. Ma adesso, nel caso di questo sacerdote, le leggi
della Chiesa, leggi applicate a tutti i fedeli, sono state
sostenute da un prelato che non ne avrebbe tollerato la corruzione più
a lungo, neanche da parte dei suoi colleghi del Vaticano.
Il caso di Padre
Nicholas Gruner non è ancora concluso. Né è terminata
la causa di Nostra Signora di Fatima, perché il Cielo non lo
permetterà finché la Sua Promessa nonsi sarà avverata.
“Alla fine, il Mio Cuore Immacolato trionferà.”